Estorsione nel rapporto di lavoro: rileva la fase esecutiva (Cass. pen. Sez. II n. 25359 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione nel rapporto di lavoro, va esclusa la configurabilità del reato allorché, nel momento genetico del rapporto, il datore di lavoro prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità di lavoro, mancando la prova di un danno rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. Una volta che il rapporto di lavoro sia già in atto, pur se di fatto e non conforme ai modelli legali, la pretesa del datore di ottenere vantaggi patrimoniali mediante la modifica peggiorativa delle previsioni dell’accordo tra le parti, con la prospettazione dell’interruzione del rapporto attraverso il licenziamento, integra invece gli estremi della minaccia contra ius. La persistente accettazione di condizioni deteriori non sana la condotta successiva, che attiene allo svolgimento del rapporto e non alla sua costituzione.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 14/03/2025, che ha confermato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Salerno per il reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per avere i giudici di secondo grado escluso l’elemento oggettivo del reato in assenza di danno in capo alla persona offesa, sul rilievo che il rapporto di lavoro era connotato dall’accettazione di condizioni deteriori rispetto alla contrattazione collettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e censura la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i principi enunciati in materia.
Secondo l’orientamento prevalente, il reato è escluso quando, nel momento genetico del rapporto, il datore prospetti l’alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell’occupazione: pur sussistendo un ingiusto profitto, difetta la prova che l’ottenimento dell’impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente disoccupazione (Sez. II n. 21789 del 2018).
Diversamente, quando il rapporto di lavoro è già in atto, ancorché di fatto, va ricondotta allo schema dell’estorsione la pretesa di vantaggi patrimoniali mediante modifica peggiorativa dei patti destinati a regolare gli aspetti patrimoniali, con la prospettazione del licenziamento (Sez. II n. 7128 del 2023, dep. 2024).
Il principio applicato dai giudici di merito, incentrato sulla persistente accettazione di condizioni deteriori, può valere per la fase costitutiva del rapporto, ma non è pertinente rispetto alla condotta costrittiva volta a ottenere la sottoscrizione dei modelli di disoccupazione pur continuando a lavorare in nero. Tale ipotesi non inerisce al momento costitutivo, bensì allo svolgimento del rapporto.
In tal caso non si prospetta l’esercizio di una facoltà o di un diritto, ma un modus operandi che integra la minaccia contra ius: si ricorre al licenziamento per coartare la volontà altrui e ottenere risultati non conformi a giustizia, con perdita sistematica del diritto alla contribuzione, anche ai fini del TFR.
La sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, cui spetta valutare se la compilazione dei modelli di disoccupazione, seguita da attività lavorativa in nero e dall’assenza della dovuta contribuzione, sia ascrivibile al disegno originario del datore ovvero costituisca elemento di novità nella fase esecutiva, accertando il nesso eziologico con la minaccia di licenziamento.
Nota della Redazione
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