Attualità del pericolo di reiterazione e scelta della misura cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 37527 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando ripropone censure sulla ricostruzione del fatto o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto: richiede una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non la previsione di specifiche occasioni di recidiva. Ai fini della scelta della misura, il giudice di appello cautelare non è vincolato, entro il perimetro dei motivi di appello, alle deduzioni e argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato, non diversamente da quanto vale per l’appello cognitivo.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica, ha riformato l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari per molteplici delitti in materia di sostanze stupefacenti, ordinando la più grave misura della custodia in carcere.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 275, commi 3, 3-bis, 275-bis e 274 lett. c), cod. proc. pen. Assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la misura meno afflittiva con controllo elettronico, salvo ritenerla inadeguata per fatti addebitabili all’indagato, e lamenta la contraddittorietà del giudizio sull’attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione rilevanti nel giudizio cautelare di legittimità. Richiamando Sez. IV n. 18795 del 02.03.2017, afferma che il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non per censure che attengono alla ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle circostanze di merito.

Sul piano sostanziale, la Corte precisa che l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di occasioni di ricaduta. Richiamando Sez. V n. 1154 dell’11.11.2021, dep. 2022, sottolinea che la prognosi deve tener conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, e deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che occorra la previsione di specifiche occasioni di recidiva.

Nel caso concreto il Tribunale ha valutato in modo approfondito la sistematicità, serialità e professionalità delle condotte, realizzate secondo schemi collaudati, e la prosecuzione dell’attività di spaccio in spregio alla misura degli arresti domiciliari già applicata. Anche il profilo temporale è stato esaminato: la sintetica indicazione dell’anno 2024 in luogo del mese di gennaio non inficia il giudizio, poiché gennaio è compreso nel 2024 e la più precisa collocazione temporale non inciderebbe sul giudizio di non particolare rilevanza del lasso temporale.

Quanto all’episodio di cui al capo 41), ulteriore rispetto a quelli indicati nell’appello, la Corte esclude ogni violazione: la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti attinti dai motivi, ma non condizionata, entro tale perimetro, dalle deduzioni poste a base della decisione impugnata, come nell’appello cognitivo. Il capo rientrava comunque nella piattaforma cognitiva del giudice di appello.

Il dedotto atteggiamento collaborativo dell’indagato, non documentato, costituisce motivo in fatto non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *