Fondi ai gruppi consiliari e omessa motivazione sanata in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 1270 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I fondi attribuiti ai gruppi consiliari regionali hanno natura pubblicistica e sono perciò vincolati al perseguimento di finalità istituzionali, a prescindere dall’esistenza di una specifica previsione normativa che ne delimiti le spese rimborsabili. Sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell’uso del denaro attribuito dalla Regione, e l’impiego per fini personali o di mera attività politica del singolo consigliere integra il delitto di peculato. Il principio non viola gli artt. 6 e 7 CEDU, non configurandosi alcun overturning giurisprudenziale, perché il vincolo di destinazione discende dai principi costituzionali in materia di spesa pubblica. La totale mancanza di motivazione della sentenza di condanna dà luogo a una nullità relativa, che il giudice d’appello può sanare redigendo la motivazione mancante, senza privare l’imputato di un grado del giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna dell’imputato — consigliere e capogruppo del Consiglio Regionale della Sardegna — per plurimi episodi di peculato, commessi mediante l’appropriazione di somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione della carica.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto diciannove motivi, contestando l’ambito di legittimo utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, l’individuabilità delle condotte punibili all’epoca dei fatti e il computo della sospensione della prescrizione legata all’emergenza Covid-19. Ha inoltre eccepito la nullità della sentenza di appello per avere quest’ultima redatto la motivazione del tutto omessa in primo grado su uno dei capi di imputazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sul computo della prescrizione. Il ricorrente deduce l’applicazione, da parte della Corte di appello, dell’art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020, successivamente dichiarato incostituzionale, con la conseguenza che il periodo di sospensione per la fase di appello va ridotto a 34 giorni, corrispondenti all’arco tra il 7 aprile e l’11 maggio 2020. Il motivo è accolto e la Corte dichiara estinti i reati commessi antecedentemente al 7 novembre 2011.

A fondamento della verifica sulle singole imputazioni residue, i giudici richiamano il principio secondo cui, in caso di dubbio sulla data esatta del reato, si applica il principio del favor rei, ritenendosi la condotta consumata alla data più risalente fra quelle compatibili con il capo di imputazione (Sez. 6 n. 25927 del 2021). Su questa base dichiarano la prescrizione anche per le imputazioni a cavallo del termine.

Quanto alla disciplina regionale, la Corte ricostruisce il quadro della legge Regione Sardegna n. 2/1996 e della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 293/1993, ribadendo che i fondi in questione hanno natura pubblicistica e non possono essere impiegati al di fuori dell’attività istituzionale dei gruppi. Il dovere di rendicontazione prescinde da una specifica previsione normativa, come affermato dalla Corte cost. n. 39 del 2014 (Sez. 6 n. 16765 del 2020).

Nessuna lesione delle garanzie convenzionali è ravvisabile: la sentenza “Tretter” non aveva affermato l’assenza di vincoli di destinazione, ma una nozione ampia di spese di rappresentanza, poi ridimensionata. Il vincolo di destinazione discende dagli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., rispetto ai quali non può invocarsi l’innovatività delle interpretazioni giurisprudenziali.

Sui capi non prescritti, la Corte esclude che l’acquisto di penne di valore destinate ai consiglieri possa qualificarsi come spesa di rappresentanza, mancando qualsiasi attività rivolta all’esterno (Sez. 6 n. 16765 del 2020; Sez. 6 n. 16529 del 2017). Quanto alla motivazione omessa, si afferma che la sua totale mancanza integra una nullità relativa, sanabile in appello in forza dei poteri di piena cognizione (Sez. Un. n. 3287 del 2009).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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