Permessi ex art. 33 L. 104/1992 a giornata: spettano tre giorni indipendentemente dall’articolazione in turni (TAR Puglia n. 270 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 hanno natura di permessi giornalieri su base mensile e non oraria o cronometrica. Il lavoratore dipendente che fruisce del permesso a giornata ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa in turni e dal numero di ore che avrebbe dovuto effettuare nel giorno di riferimento. Il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro, anche se di durata superiore alle otto ore, equivale a un solo giorno di permesso. Il datore di lavoro non può frazionare il beneficio convertendo le tre giornate in un diverso numero di turni sulla base della durata degli stessi.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di rimorchio portuale, impugnava dinanzi al TAR il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ordinato di consentire a un proprio dipendente, comandante di unità da rimorchio beneficiario dei permessi ex legge n. 104/1992, la fruizione di tre giorni di permesso retribuito al mese. La società, in adesione a un interpello ministeriale del 2012, riconosceva ai lavoratori interessati le ventiquattro ore mensili di permesso frazionate in due turni da dodici ore ciascuno, corrispondenti a due giornate lavorative, considerata l’articolazione del lavoro a bordo in turni di dodici ore. L’atto di disposizione contestava tale modalità di fruizione, ritenendo dovute tre giornate piene di permesso. Il ricorso amministrativo avverso il verbale veniva rigettato, con conseguente ricorso giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004, non già l’accertamento di diritti nascenti dal rapporto di lavoro, riservato al giudice ordinario. Il verbale di disposizione, definito dalla norma “immediatamente esecutivo”, è espressione di un potere pubblicistico, con previsione di una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, e incide autoritativamente sulla posizione del datore di lavoro.
Il Collegio ha poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, estromettendolo dal giudizio: gli atti impugnati sono stati emessi dall’articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, rispetto al quale il Ministero esercita solo funzioni di vigilanza, non estese alla verifica di merito dei singoli provvedimenti.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12679/2024 e Cass. ord. n. 26514 del 2024), secondo cui i permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 sono permessi giornalieri su base mensile e non oraria. Il diritto a tre giorni mensili sussiste indipendentemente dall’articolazione della prestazione in turni e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto svolgere nel giorno di fruizione. L’assistenza al disabile può essere fornita nell’arco della giornata, senza che il datore di lavoro possa controllarne le modalità, essendo richiesta solo la funzionalizzazione del tempo liberato alla soddisfazione dei bisogni della persona disabile.
Il Tribunale ha escluso la rilevanza dell’interpello n. 1/2012 richiamato dalla ricorrente, poiché privo di indicazioni sul numero di giornate spettanti, nonché della nota ministeriale n. 32/2014, riferita all’orario multiperiodale e non estensibile al lavoro a turni, e della circolare INPS n. 16866/2007, che disciplina la fruizione del permesso a ore e non a giornate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese processuali, stante la novità della controversia.
Nota della Redazione
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