Elezioni suppletive del Consiglio Accademico: il Presidente non può sostituire l’organo collegiale (TAR Abruzzo n. 218 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni suppletive degli organi collegiali di un Conservatorio di musica, l’indizione delle elezioni costituisce competenza dell’organo collegiale in carica, secondo il meccanismo di supplenza previsto dallo Statuto, senza che possa configurarsi alcuna migrazione di competenze in capo al Presidente dell’Istituzione. Le note ministeriali, in quanto atti amministrativi, non possono sovvertire il riparto di competenze stabilito da fonte statutaria, né tantomeno ampliare i poteri presidenziali oltre l’adozione di atti indifferibili e urgenti. La legittimazione a ricorrere sussiste in capo ai componenti dell’organo collegiale che deducono la lesione della specifica prerogativa procedimentale all’audizione preventiva, nonché la compromissione della legittima composizione dell’organo di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni docenti componenti del Consiglio Accademico di un Conservatorio hanno impugnato il decreto con cui il Presidente dell’Istituzione ha indetto le elezioni suppletive per l’integrazione di due componenti dell’organo collegiale, fissando altresì il termine per la presentazione delle candidature. I ricorrenti hanno dedotto che, secondo lo Statuto, la competenza a deliberare il rinnovo spettava al Consiglio Accademico in carica, il quale avrebbe dovuto essere preventivamente audito. Hanno inoltre sostenuto che l’urgenza dell’adozione del provvedimento era smentita dalla stessa fonte statutaria, che consente un termine ampio per il rinnovo e preclude il pregiudizio alla validità della composizione dell’organo nelle more. Il Conservatorio si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione attiva e l’interesse al ricorso dei docenti, non ravvisando un generico dissenso rispetto alle scelte della maggioranza, bensì la deduzione di una lesione di una specifica prerogativa procedimentale: il diritto all’audizione preventiva degli organi in carica, espressamente previsto dallo Statuto, e la compromissione della legittima composizione dell’organo di appartenenza, con conseguente alterazione degli equilibri deliberativi in vista di decisioni di rilievo strategico.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato non era una deliberazione del Consiglio Accademico, bensì un decreto presidenziale di indizione delle elezioni suppletive. Lo Statuto appresta un puntuale meccanismo di supplenza per la cessazione anticipata del mandato, che non contempla alcuna migrazione di competenze in capo al Presidente. Il TAR ha pertanto escluso che le note ministeriali richiamate dall’Amministrazione potessero avere efficacia derogatoria, trattandosi di atti amministrativi che non possono sovvertire il riparto di competenze stabilito da fonte statutaria.
Anche a voler riconoscere a tali note una qualche efficacia, il Collegio ha osservato che esse circoscrivono la legittimazione presidenziale all’adozione di atti indifferibili e urgenti. Nel caso di specie, tale urgenza è stata smentita dallo Statuto, il quale prevede che, in caso di cessazione anticipata, si provveda al rinnovo entro novanta giorni, precisando che nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell’organo. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto il gravame assistito da sufficiente fumus boni iuris e ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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