Inottemperanza dell’amministrazione agli ordini istruttori e nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 212 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza all’ordine istruttorio la mancata ottemperanza, da parte dell’amministrazione resistente, all’ordinanza con cui il giudice amministrativo ha disposto il deposito di atti e documenti essenziali ai fini del decidere. In tale evenienza, il giudice può assegnare un termine perentorio per l’adempimento e, ove permanga l’inerzia, deve provvedere alla nomina di un commissario ad acta, affinché lo stesso provveda in sostituzione dell’amministrazione. L’ulteriore inadempimento, successivo alla diffida, integra gli estremi per la denuncia ex art. 331, comma 4, cod. proc. pen. all’autorità giudiziaria penale, per i profili di responsabilità configurati dalla norma.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui l’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura disponeva il recupero di un contributo comunitario erogato per l’annualità 2022, relativo alla Misura n. 11 (Agricoltura Biologica). La società deduceva vizi procedimentali e sostanziali, tra cui la violazione del principio del contraddittorio e l’applicabilità della disciplina sulle circostanze eccezionali di cui all’art. 4, comma 3, del Reg. UE n. 640/2014. Nel corso del giudizio, la Regione, pur essendosi costituita, non ottemperava all’ordinanza istruttoria con cui il Tribunale aveva ordinato il deposito della determinazione impugnata ‘completa di tutti gli allegati’ e di una relazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la Regione Basilicata non ha ottemperato alla precedente ordinanza n. 574 del 22.12.2025, con la quale era stato disposto il deposito della determinazione impugnata e della documentazione istruttoria. La mancata esecuzione dell’ordine giudiziale impedisce al collegio di valutare il merito della controversia, rendendo necessaria una misura sollecitatoria. Il Tribunale assegna quindi un termine perentorio di 60 giorni per l’adempimento, con l’espressa avvertenza che, in caso di persistente inerzia, procederà alla denuncia alla Procura della Repubblica ex art. 331, comma 4, c.p.p.

Contestualmente, il giudice amministrativo nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri, il quale, decorso inutilmente il termine, provvederà direttamente a trasmettere gli atti e i documenti richiesti. La nomina anticipata risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l’inerzia dell’amministrazione possa ulteriormente dilatare i tempi del giudizio. Il commissario è tenuto a depositare gli allegati alla determinazione impugnata e l’Avviso Pubblico che disciplina il procedimento di erogazione dei contributi.

Il Tribunale fissa infine l’udienza pubblica di prosecuzione, disponendo la comunicazione telematica dell’ordinanza alle parti e agli organi interessati, anche ai fini della conoscenza dell’avvenuta nomina commissariale. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei poteri istruttori e sollecitatori del giudice amministrativo, volto a superare l’eventuale resistenza dell’amministrazione alla produzione della documentazione necessaria per la decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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