Permesso per cure mediche non convertibile in lavoro dopo il decreto (TAR Toscana n. 548 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A far data dal 6 maggio 2023, con l’entrata in vigore della legge n. 50/2023 di conversione del d.l. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per cure mediche non è più convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per effetto dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998. La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 si riferisce alle sole istanze di conversione presentate prima di tale data, non già ai titoli di soggiorno già rilasciati o richiesti. La salvezza della convertibilità contenuta nell’art. 7, comma 3 opera esclusivamente per i permessi per protezione speciale in corso di validità, con disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione estesa. L’istanza di conversione presentata dopo l’entrata in vigore della novella resta soggetta alla nuova disciplina, in deroga al principio del tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciatogli in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Firenze del 22 marzo 2022, poi corretto quanto ai dati anagrafici. In data 3 agosto 2023 presentava alla Questura di Firenze istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Questura respingeva la domanda per inammissibilità, richiamando l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 50/2023, che non consente la conversione in motivi di lavoro. Il provvedimento veniva notificato il 12 giugno 2024. Il ricorrente proponeva ricorso al TAR Toscana per l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. 434/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo intervenuto con l’art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche nella legge n. 50/2023. Il comma 1, lett. a), ha abrogato l’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998, che appunto prevedeva la convertibilità in permesso per lavoro del titolo rilasciato per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, del medesimo testo unico. Il comma 2 ha dettato la disciplina transitoria, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi di invito già ricevuto dalla Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La questione centrale è l’individuazione dell’oggetto delle “istanze” richiamate dal comma 2. Secondo il ricorrente, il termine andrebbe riferito alle domande dirette a ottenere il permesso di soggiorno, con la conseguenza che tutti i titoli per cure mediche già richiesti al 6 maggio 2023 resterebbero convertibili. Il Collegio non condivide questa lettura, in linea con la propria sentenza n. 1362 del 25 novembre 2024, richiamata quale precedente conforme insieme alla pronuncia del TAR Veneto n. 2225 del 2024.
La lettura sistematica impone di correlare le “istanze” del comma 2 alle innovazioni recate dal comma 1: si tratta delle domande dirette a ottenere i provvedimenti il cui regime è stato modificato. Il comma 2 garantisce dunque l’ultrattività della disciplina previgente per le sole domande presentate prima della novella, consentendo la conclusione dei procedimenti già avviati e derogando espressamente al tempus regit actum, che avrebbe imposto all’Amministrazione di considerare la sopravvenienza normativa.
Il Collegio esclude che il riferimento all'”istanza” possa essere riconnesso sempre al titolo posseduto. Il comma 3 riguarda i soli permessi per protezione speciale e ne prevede il rinnovo una tantum, mantenendo la facoltà di conversione con una norma di salvezza resasi necessaria dopo l’abrogazione della relativa ipotesi di convertibilità. La differenziazione rispetto agli altri titoli, tra cui quello per cure mediche, non è irragionevole: il permesso per cure mediche tutela interessi per loro natura temporanei, legati alle condizioni di salute e alla possibilità di curarsi nel paese di origine, e non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio, a differenza del titolo per protezione speciale.
Nel caso concreto l’istanza è stata presentata il 3 agosto 2023, dunque dopo l’entrata in vigore della novella: ad essa si applica la nuova disciplina, che non contempla la convertibilità. Correttamente quindi l’Amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, senza obbligo di istruzione nel merito. Quanto al dedotto obbligo di valutare la spettanza di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, la censura è inammissibile per genericità e comunque infondata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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