Revoca del nulla osta per asseverazione cartacea del professionista è illegittima (TAR Toscana n. 550 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta all’ingresso motivata dall’assenza di asseverazione redatta da professionista abilitato, quando l’asseverazione risulti effettivamente prodotta da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti che abbia assolto all’onere di comunicazione di inizio attività. La comunicazione prescritta dall’art. 1 della legge n. 12/1979, se inoltrata in modalità cartacea prima del 1.03.2018, conserva efficacia e non richiede un nuovo invio telematico, essendo quest’ultimo solo consigliato. L’amministrazione non può fondare il diniego sull’iscrizione del professionista in una banca dati interna, né sulla pretesa riferibilità della comunicazione all’art. 2 della legge n. 12/1979, posto che l’ambito oggettivo delle due disposizioni coincide. Il provvedimento che affermi la carenza di un requisito in realtà sussistente è viziato per eccesso di potere e travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente, in veste di datore di lavoro, presentava istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso in favore di otto cittadini extracomunitari presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Grosseto. Ottenuti i titoli il 2.01.2024 e completata la trasmissione della documentazione, comprensiva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, la Prefettura revocava i nulla osta il 21.08.2024, all’esito del contraddittorio procedimentale.

La revoca si fondava sull’assunta carenza del modello di asseverazione redatto da professionista abilitato e iscritto all’Ordine. La società impugnava gli atti davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza con ordinanza n. 739/2024. Il Ministero dell’Interno si costituiva depositando nota amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, l’art. 24-bis, comma 2, del medesimo decreto, l’art. 44 del d.l. n. 73/2022 e l’art. 1 della legge n. 12/1979. Da tali disposizioni ricava che la verifica dei requisiti contrattuali e della congruità delle richieste è demandata ai professionisti iscritti negli albi indicati dalla legge del 1979.

Sul piano fattuale il Tribunale rileva che l’asseverazione era stata redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal 1995, che aveva comunicato l’inizio dell’attività il 26.11.2011 con modalità cartacea, allora consentite, e che il modulo utilizzato era quello approvato dalla circolare INL n. 3 del 5.7.2022.

La difesa erariale sosteneva che il professionista non risultasse iscritto nella banca dati dedicata e che la comunicazione prodotta afferisse all’art. 2 della legge n. 12/1979, norma riferita ai consulenti del lavoro. Il Collegio respinge entrambi gli argomenti. L’obbligo telematico decorre dal 1.03.2018, ma ciò non priva di efficacia le comunicazioni cartacee precedenti: la nota INL n. 32 del 15.02.2018 e le FAQ aggiornate al 20.05.2024 chiariscono che il nuovo invio è solo consigliato, per agevolare i controlli.

Quanto alla pretesa diversità di ambito, il Tribunale osserva che l’ambito oggettivo degli artt. 1 e 2, comma 1, coincide e riguarda gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. III, n. 645 del 1986, Cons. Stato, Sez. VI, n. 243 del 1999 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6781 del 2024 — conferma la lettura sistematica e, anzi, avvalora la tesi della ricorrente, poiché il caso deciso riguardava un’asseverazione sottoscritta prima della comunicazione.

I provvedimenti risultano dunque motivati su un presupposto smentito dalla prova documentale: gli atti sono illegittimi e il ricorso è accolto, con annullamento degli stessi. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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