Valutazione numerica dei titoli illegittima senza criteri predeterminati (TAR Abruzzo n. 213 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la valutazione dei titoli di concorso che si traduca in un punteggio numerico, quando la commissione non abbia predeterminato i criteri di massima e i precisi parametri di riferimento cui raccordare la scelta del punteggio all’interno di un intervallo minimo-massimo. La mera previsione di un range di punteggio non è sufficiente a rendere comprensibile la valutazione, se manca l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione di un determinato valore in luogo di un altro. In tal caso, la valutazione deve essere rinnovata da una commissione in diversa composizione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura selettiva per l’insegnamento di “Strumenti a percussione e a cornice” presso il Conservatorio di musica “Alfredo Casella” di L’Aquila. Impugnava il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, deducendo profili di illegittimità sotto plurimi profili, tra cui il difetto di motivazione per l’attribuzione dei punteggi ai titoli. Il controinteressato, risultato vincitore, non si costituiva in giudizio. La domanda cautelare, volta alla sospensione del provvedimento, era discussa nella camera di consiglio del 30 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare la questione relativa alle collaborazioni intercorse tra il controinteressato e un membro della commissione di concorso, ritenendola controversa inter partes e non assistita, in sede di delibazione cautelare, da sufficienti profili di fondatezza.
Ha quindi concentrato la propria attenzione sui criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla commissione. La Corte ha osservato che tali criteri erano elastici, declinabili con giudizi di valore, con punteggi attribuibili in misura variabile da un minimo a un massimo. Tale struttura, di per sé, non è stata considerata illegittima; ciò che ha determinato il vulnus è stata la concreta applicazione, atteso che all’attribuzione di punteggi fissi, individuati fra i due estremi prefissati, non corrispondeva alcuna motivazione che desse conto dell’accertamento di elementi qualificanti, quale il livello di importanza dell’editore per le pubblicazioni, la qualità delle collaborazioni, la varietà e la qualità del repertorio eseguito, la rilevanza dei premi conseguiti.
Secondo il Collegio, la mancanza di predeterminazione di parametri che consentano di comprendere le ragioni per le quali ad un titolo è stato attribuito un determinato punteggio, integra il vizio di difetto di motivazione. In coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la valutazione dei titoli in forma numerica è illegittima se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando la rinnovazione della valutazione, entro sessanta giorni, ad opera di una commissione in diversa composizione. La rinnovazione dovrà avvenire applicando i criteri già stabiliti, specificando i presupposti di fatto e le ragioni a sostegno dei punteggi ed, infine, riformulando la graduatoria.
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Nota della Redazione
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