Permesso lungo periodo, periodo da richiedente asilo non computabile senza protezione (TAR Trentino-Alto Adige n. 15 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce titolo di breve durata e la condizione del suo titolare risponde a una fictio iuris, non sovrapponibile a quella degli altri titolari di permesso. I periodi trascorsi come richiedente asilo non sono computabili ai fini del quinquennio richiesto per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando la protezione internazionale non sia stata riconosciuta. L’art. 9, comma 5-bis, D. Lgs. 286/1998 ammette il computo di tali periodi solo per lo straniero cui la protezione è stata concessa, sì che l’opposta lettura si risolverebbe in una interpretatio abrogans della norma. Il diniego fondato sul difetto del requisito quinquennale è atto vincolato, con conseguente irrilevanza dei vizi procedimentali e della mancata partecipazione del privato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura la dichiarava irricevibile e il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR, con domanda di annullamento estesa agli atti connessi.

Il ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione, sostenendo di possedere tutti i requisiti, avendo conseguito da oltre cinque anni un titolo di soggiorno poi sempre rinnovato, e che il periodo da richiedente asilo non potesse essere qualificato come soggiorno di breve durata. L’Amministrazione resistente contestava la fondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. Il provvedimento è stato adottato su istanza dello stesso ricorrente, il quale era pertanto a conoscenza dell’avvio del procedimento; nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione non è necessaria e l’omessa indicazione del responsabile non inficia il provvedimento. Decide inoltre la natura vincolata dell’atto: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 non è annullabile il provvedimento che, per tale natura, non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 6926 del 11.11.2020 e TRGA Bolzano n. 368 del 30.11.2023, escludendo rilievo officioso al mancato preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non dedotto nel ricorso.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Muovendo dall’art. 9 D. Lgs. 286/1998, il Collegio ricorda che il comma 5 esclude dal computo i periodi di soggiorno per i motivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, cioè i permessi di breve durata, e che il comma 5-bis prevede il computo dalla data della domanda solo per il titolare di protezione internazionale.

Il TAR qualifica il permesso per richiesta asilo come titolo di breve durata, per la validità semestrale e per lo scopo di consentire in via temporanea ed eccezionale la permanenza in attesa della decisione della Commissione. La condizione del suo titolare è ricondotta a una fictio iuris, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. III, n. 5986 del 14.07.2022.

Il Collegio sottolinea che l’art. 9, comma 5-bis attua l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE, che computa il periodo solo per le persone cui la protezione è stata concessa. Ammettere il computo in assenza di riconoscimento priverebbe di senso la disposizione. Nel caso concreto la domanda di protezione è stata abbandonata e il ricorrente non ha maturato il quinquennio; il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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