Revocazione inammissibile se l’errore di fatto è punto controverso deciso (Cons. Stato n. 6344 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è inammissibile quando la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda. In tale ipotesi la percezione delle risultanze processuali è frutto di apprezzamento, valutazione e interpretazione del giudice, e dà luogo semmai a un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione. La revocazione non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento. L’errore revocatorio rileva solo se l’abbaglio dei sensi cade su un fatto la cui percezione è immediata e non investe un punto già deciso.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva respinto il gravame avverso la decisione del T.a.r. per l’Emilia Romagna. La vicenda riguarda un accordo urbanistico tra la società e il Comune, con cui, a fronte della cessione gratuita di un complesso immobiliare, l’ente si era impegnato a farle acquisire aree su cui far atterrare diritti edificatori.
Respinto l’appello, la società ha dedotto un errore di fatto revocatorio: la Sezione avrebbe omesso di esaminare un motivo di gravame, affermando che il capo della sentenza sulla non vincolatività dell’accordo non era stato contestato in appello, con formazione del giudicato. Il Comune si è costituito, eccependo plurimi profili di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per distinte e autonome ragioni. In primo luogo, ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente sul significato da attribuire al passaggio dell’atto di appello, collocato a pagina 17 e non a pagina 18 come erroneamente indicato.
Quel passaggio, riportato letteralmente, non può essere considerato un motivo di gravame: non è menzionata, in alcuna sua parte, la decisione di primo grado, con la conseguenza che non risulta formulata alcuna specifica censura alla sentenza del T.a.r. Il rilievo è sufficiente, di per sé, ai fini della dichiarazione di inammissibilità.
In secondo luogo, anche a prescindere da tale osservazione, la sentenza revocanda si fonda su ulteriori ragioni. Dopo aver dato atto dell’omessa impugnazione del capo richiamato, la Sezione aveva comunque precisato che la conclusione appariva corretta, posto che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000, l’approvazione dello strumento urbanistico costituiva una condicio iuris di efficacia dell’accordo. La non vincolatività dell’accordo è stata poi ribadita, con riguardo anche alla proposta di accordo operativo ex art. 38, comma 12, l.r. n. 24/2017, per la mancata autorizzazione del Consiglio comunale alla stipula.
Ne deriva che la questione della vincolatività dell’accordo ha rappresentato un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Trova quindi applicazione il principio per cui la revocazione non può convertirsi in un terzo grado di giudizio: non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda. In tali ipotesi si delinea semmai un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7818 e Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3756.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.