La costituzione di parte civile non implica informazione sull’archiviazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5836 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona offesa che intenda essere avvisata della richiesta di archiviazione deve manifestare una volontà espressa e formale, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. Detta volontà non può essere desunta in via implicita dalla mera costituzione di parte civile, la quale non equivale a una richiesta di notifica dell’eventuale provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il decreto di rigetto del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., che confermi l’archiviazione senza riconoscere alla persona offesa la partecipazione al procedimento, non è affetto da abnormità funzionale o strutturale.
Il Fatto
La persona offesa, costituitasi parte civile, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Potenza aveva respinto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione. Con i motivi di ricorso si deduceva l’abnormità, funzionale e strutturale, del provvedimento impugnato, assumendosi che il procedimento sarebbe stato definito in danno della persona offesa, già costituita parte civile, senza riconoscerle alcuna forma di partecipazione e senza la notificazione del decreto di archiviazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati. Il Tribunale, con motivazione congrua e immune da censure in sede di legittimità, aveva correttamente rilevato che agli atti non risultava alcuna dichiarazione, espressa e formale, con la quale la parte civile avesse manifestato la volontà di essere informata circa l’eventuale archiviazione.
Gli Ermellini hanno chiarito che una siffatta volontà non può desumersi in via implicita dalla sola costituzione di parte civile, atteso che, secondo il pacifico indirizzo di legittimità, da essa non può derivare una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l’avviso della richiesta di archiviazione, che dev’essere, invece, esplicita e formale, richiamando sul punto Sez. 4, n. 3266 del 17/11/1998, dep. 1999, Nesci, Rv. 212377 – 01.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. sollevata dalla difesa, la Corte ne ha rilevato la natura di mere enunciazioni di principio, trattandosi di scelte rientranti nel precipuo ambito di discrezionalità del legislatore.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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