Permesso di soggiorno lavoro subordinato e nullità del nulla-osta per datore inattivo (TAR Puglia n. 1125 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi al rilascio del nulla-osta al lavoro comporta la revoca del nulla-osta stesso e del visto di ingresso, con risoluzione di diritto del contratto di soggiorno. Il presupposto della operatività dell’impresa datrice di lavoro deve sussistere ab origine, e la sua insussistenza rende insanabile la sequenza procedurale e impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il permesso per attesa occupazione è configurabile solo in presenza di un valido rapporto di lavoro già perfezionato o di un nulla-osta legittimamente rilasciato, non già per sanare ex post la carenza genetica dei presupposti. L’Amministrazione non può adottare provvedimenti atipici per legittimare la presenza dello straniero al di fuori delle fattispecie previste dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il decreto con cui il Questore di Foggia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ancorché fosse già stato rilasciato il nulla-osta all’ingresso in Italia. La difesa lamentava difficoltà burocratiche che avevano impedito il perfezionamento dell’iter avviato con il kit postale, deducendo violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 23 e 97 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, oltre alla violazione degli artt. 2 e 6 legge n. 241/1990.

L’Amministrazione si costituiva senza depositare documenti. Il Collegio, in sede cautelare, disponeva un supplemento istruttorio. La relazione successiva evidenziava che il SUI aveva accertato l’inattività della società datrice di lavoro, priva di dichiarazioni fiscali dal 2010, con conseguente inammissibilità delle richieste di nulla-osta e revoca degli stessi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso perché infondato. Le dedotte difficoltà con gli uffici non risultano provate e sono comunque irrilevanti rispetto all’accertata carenza dei presupposti: l’inoperatività del datore di lavoro impedisce il rilascio del titolo richiesto.

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022: per le istanze del decreto flussi 2021 il nulla-osta è rilasciato anche senza l’acquisizione di tutte le informazioni sugli elementi ostativi, ma al loro sopravvenuto accertamento consegue la revoca del nulla-osta e del visto. Parimenti l’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 prevede che all’accertamento degli elementi ostativi seguano la revoca del nulla-osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso.

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Tribunale esclude che l’Amministrazione possa adottare provvedimenti atipici e immaginare più ampie casistiche per legittimare ex post la presenza dello straniero. L’art. 10, comma 2, Cost. e l’art. 1 d.lgs. n. 286/1998 ancorano la condizione giuridica dello straniero alla legge. L’unica ipotesi espressa, l’art. 24, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone un valido rapporto di lavoro già perfezionato e svolto.

Non soccorre la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 3836/2007, che contempla la mancata formalizzazione per decesso del datore o cessazione dell’azienda, in presenza di un valido nulla-osta e di eventi imprevedibili successivi. La giurisprudenza ammette il permesso provvisorio per ricerca di occupazione in caso di forza maggiore, ma sempre dopo l’ingresso fondato su un nulla-osta legittimamente rilasciato.

Nella specie la società era inattiva e priva di capacità economica da oltre dieci anni: il presupposto dell’operatività mancava ab origine, in modo insanabile, fin dalla domanda di nulla-osta. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *