Cessione del credito incentivante e decadenza: legittimazione e obbligo restitutorio del cessionario (Cons. Stato n. 10359 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare del diritto alla tariffa incentivante è il responsabile dell’impianto, unico soggetto nei cui confronti il GSE dispone l’ammissione e sottoscrive la convenzione. La decadenza dall’incentivo incide in via diretta e immediata solo nella sfera giuridica del responsabile; il cessionario del credito, avente causa di costui, vanta una posizione derivata e non è legittimato a impugnarla. Il cessionario dell’incentivo è tuttavia obbligato in via solidale con il cedente alla restituzione di quanto percepito, sia sul piano pubblicistico della natura ripristinatoria della decadenza, sia sul piano civilistico dell’indebito oggettivo. La decadenza per difetto originario dei requisiti accerta l’inesistenza di un diritto di fonte legale e travolge la convenzione, rendendo doveroso il recupero delle somme erogate.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico sottoscriveva con il GSE la convenzione per la tariffa incentivante del terzo conto energia. La società stipulava poi con una banca un contratto di lease back per finanziare la realizzazione dell’impianto e cedeva alla stessa i crediti derivanti dall’incentivo, a garanzia del rimborso delle rate. La cessione era notificata al GSE, che ne prendeva atto riservandosi di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

All’esito di un procedimento di verifica, il GSE accertava l’artato frazionamento di un unico impianto e dichiarava la decadenza dalla tariffa, chiedendo alla banca la restituzione degli importi corrisposti. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso della banca avverso la decadenza e respingeva nel resto le doglianze, con estromissione del Ministero. La banca appellava, contestando la legittimazione e l’obbligo restitutorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione a impugnare la decadenza, osserva che titolare del diritto all’incentivo è il responsabile dell’impianto, individuato dall’art. 2, comma 1, lett. t), d.m. 6 agosto 2010. La decadenza disposta verso il responsabile incide in via diretta e immediata solo nella sua sfera giuridica, mentre l’avente causa fonda il proprio diritto su un negozio privatistico e subisce gli effetti della decadenza solo in via mediata e riflessa.

Il diritto all’incentivo non è trasferibile autonomamente dall’esercizio dell’impianto. La banca, in qualità di cessionaria, è legittimata a ricevere il pagamento, ma la titolarità del credito resta al cedente, secondo lo sdoppiamento tra titolarità ed esercizio richiamato da Cass. sez. II n. 8579 del 29.03.2024. La qualità di cessionaria rileva solo sul piano civilistico ed è estranea al rapporto pubblicistico di incentivazione.

Richiamando l’Adunanza plenaria n. 3 del 2022 e l’Ad. Plen. n. 15 del 2024, la Corte ribadisce che solo il titolare dell’interesse legittimo può agire: l’avente causa non può surrogarsi al titolare, né tramite l’art. 2900 c.c., né sulla base della cessione. Ne consegue l’inammissibilità delle censure sul contraddittorio e sui diritti partecipativi, essendo la banca estranea al procedimento di verifica.

Sul quarto motivo, il Collegio afferma l’obbligo restitutorio solidale del cessionario. Sul piano pubblicistico la decadenza è vicenda estintiva ex tunc e accertativa della mancanza originaria dell’autorizzazione unica, con natura ripristinatoria e non sanzionatoria. Sul piano civilistico il pagamento in assenza del diritto configura indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., a prescindere dalla buona fede; la garanzia per inesistenza del credito opera verso il cedente e non verso il GSE. La restituzione al cedente delle somme trattenute in garanzia attiene al rapporto di valuta e non surroga il difetto di causa solvendi.

Quanto all’affidamento, la Corte esclude la tutela richiamando il criterio dell’operatore prudente e accorto di derivazione eurounitaria, rilevando che la banca è operatore professionale e che il diritto all’incentivo è riconosciuto sotto condizione risolutiva legale dell’esito negativo della verifica. Le spese del grado sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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