CIGO esclusa per crisi ciclica riconducibile al rischio di impresa (TAR Sicilia n. 1125 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria è istituto di stretta interpretazione, operante in via di eccezione al sinallagma retributivo, e richiede che la sospensione o riduzione dell’attività derivi da eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai. Il requisito della non imputabilità va letto nel senso che i fatti causativi devono restare estranei non solo all’imprenditore ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha concluso contratti, restando escluso che l’integrazione salariale socializzi il rischio d’impresa. Non ricorrono i presupposti dell’ammissione al beneficio in presenza di un comprovato calo ciclico di ordini a cadenza ricorrente, difettando tanto la temporaneità quanto l’estraneità alla gestione economica dell’impresa. Il diniego dell’INPS, espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o palese travisamento del dato fattuale.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della manutenzione degli impianti industriali nel territorio ragusano, con una forza aziendale di quattro dipendenti. Sul finire del primo semestre 2018, per assenza di commesse, presentava domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 9 luglio al 6 ottobre 2018, addebitando la crisi alla contrazione delle richieste provenienti dalla principale committente del settore cementizio.

L’INPS chiedeva un’integrazione documentale e, con comunicazione del 10 dicembre 2018, rigettava l’istanza rilevando che il ricorso alla CIGO era avvenuto in maniera ciclica e sempre per le stesse motivazioni e che la causale non risultava integrabile, essendo la situazione di crisi riferibile all’organizzazione o alla programmazione della ditta. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, che respingeva la domanda cautelare e, all’udienza di smaltimento del 4 marzo 2024, introitava la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 1975, sostanzialmente riproposto dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 148/2015, che subordina l’integrazione salariale a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ricorda che gli eventi giustificativi possono consistere in fatti naturali o umani esterni, sottratti al dominio di chi organizza i fattori di impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o il fatto del terzo. Il requisito della non imputabilità esige però che i fatti restino estranei anche ai soggetti legati all’impresa da contratti, perché altrimenti l’istituto verrebbe piegato a finalità estranee e si tradurrebbe in una socializzazione del rischio d’impresa.

Su questa base il Collegio esclude che la fattispecie concreta integri i presupposti. Dal provvedimento impugnato, non contestato sul punto, emerge che il ricorso alla CIGO era avvenuto in maniera ciclica e per le stesse motivazioni. Una crisi ricorrente è incompatibile con il carattere di temporaneità e con l’estraneità alla gestione economica e tecnica dell’impresa, sì che la società non è riuscita a fronteggiare una problematica strutturale della propria organizzazione. Il TAR richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il calo ciclico di ordini in periodi ricorrenti integra un fatto connaturale alla produzione e rientrante nel rischio di impresa, quale alea prevedibile e relativamente normale.

Il Collegio aggiunge un rilievo cronologico: la comunicazione con cui la committente principale annunciava la sospensione di parte dell’attività produttiva è dell’1 agosto 2018, dunque successiva alla domanda di integrazione salariale del 23 luglio 2018. Non è pertanto ragionevole ritenere che la richiesta sia stata originata da quella sospensione.

Quanto alla pretesa violazione del messaggio INPS n. 2276 del 2017, invocato dalla ricorrente per le aziende soggette a contrazioni periodiche dell’attività, il TAR rileva che l’INPS aveva chiesto una nuova relazione tecnica sui profili della situazione aziendale e del contesto produttivo. La società ha omesso ogni elemento sul primo profilo e ha fornito indicazioni generiche sul secondo, elencando le diverse attività svolte in più settori di mercato: circostanza che esclude in radice l’applicabilità della circolare.

Infine, il secondo motivo è respinto perché la motivazione del diniego è conforme alla richiesta di integrazione documentale e al mancato riscontro della stessa, mentre il sindacato sulla discrezionalità tecnico-amministrativa resta nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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