Il silenzio rigetto sull’accesso agli atti della Commissione Territoriale è illegittimo (TAR Veneto n. 1567 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale, il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) e b), legge n. 241 del 1990. L’accesso documentale costituisce la regola e il diniego l’eccezione, sicché il silenzio rigetto formatosi sull’istanza ex art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 è illegittimo e va annullato. Ne consegue l’accertamento del diritto all’ostensione e l’ordine all’Amministrazione di mettere a disposizione la documentazione, con visione ed estrazione di copia. La nomina del commissario ad acta resta eventuale e va disposta in sede di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente presenta domanda di protezione internazionale presso una Questura. Circa un anno dopo chiede alla Commissione Territoriale informazioni sullo stato del procedimento, senza ottenere riscontro neppure dopo un sollecito. Presenta quindi, il 14 novembre 2025, istanza di accesso agli atti e ai documenti del procedimento, affermando un interesse diretto, concreto e attuale a orientare la successiva attività a tutela dei propri diritti.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la ricorrente impugna il silenzio rigetto tacitamente formatosi, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto all’accesso, l’ordine di esibizione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. a) e b), legge n. 241 del 1990, che riconosce il diritto di accesso a chi vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Dal comma 2, che qualifica l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa, e dal comma 3, che lo estende a tutti i documenti salvo le eccezioni dell’art. 24, si ricava la regola opposta al diniego.

Il diritto di accesso è dunque istituto di carattere generale: consente a chi sia titolare di una situazione soggettiva meritevole di tutela di prendere visione ed estrarre copia della documentazione collegata. Nel caso concreto la ricorrente, per effetto della domanda di protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere l’iter del procedimento.

Ne segue l’illegittimità del diniego tacito, formatosi per l’inerzia protratta oltre il termine dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990. Il Collegio annulla il silenzio rigetto, accerta il diritto all’accesso e ordina alla Commissione di mettere a disposizione la documentazione, con visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

La nomina del commissario ad acta è esclusa in questa sede: potrà essere disposta in ottemperanza qualora l’Amministrazione resti inerte oltre il termine assegnato. Sulle spese nulla si statuisce, poiché l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, n. 18162 del 2023) quando il soccombente sia un’Amministrazione statale. Il compenso al difensore è liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, dimezzato ex art. 130, con valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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