L’ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento della Carta Docente non richiede nuovi accertamenti (TAR Lombardia n. 3572 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di pagamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima il giudice dell’ottemperanza a dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione e ad assegnare un termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta, sin dalla pubblicazione della sentenza, è strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela in caso di perdurante inadempimento. In tale giudizio, la contestazione dell’amministrazione non può limitarsi a una memoria di stile, ma deve articolarsi in deduzioni specifiche sull’an e sul quantum del credito.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alle ricorrenti, docenti, il beneficio economico della carta elettronica, per un importo annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. Il Ministero, destinatario della notifica della sentenza, non provvedeva al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le docenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine all’amministrazione di pagare l’importo complessivo di euro 2.000,00 ciascuna, oltre alla nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice ha osservato che il titolo giudiziale, in quanto passato in giudicato e notificato, era idoneo a fondare l’azione di ottemperanza e che il termine dilatorio per il pagamento risultava decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento, neppure parziale. La documentazione versata in atti ha confermato l’inadempienza.

Quanto alla posizione dell’amministrazione, la sua costituzione con memoria di stile, priva di deduzioni specifiche, non ha consentito di contestare la fondatezza della pretesa creditoria, né l’ammontare del dovuto. Il TAR ha quindi rilevato che il credito delle ricorrenti era incontestato nell’an e nel quantum, essendo stato accertato dalla sentenza posta in esecuzione.

Sulla base di tali premesse, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di effettuare i pagamenti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

La decisione è stata completata dalla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore dei difensori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari, in applicazione dei criteri richiamati nella motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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