Termine di impugnazione nelle procedure concorsuali a fasi: decorrenza dall’esclusione immediatamente lesiva (TAR Lazio n. 11483 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’esclusione del candidato dalla fase successiva si manifesta come pregiudizio immediato, attuale e irreversibile, e non dalla pubblicazione di eventuali atti successivi che si limitino a rettificare le sole modalità operative del prosieguo della selezione, i quali, rispetto all’elenco degli ammessi, rivestono natura meramente confermativa. Il ricorso collettivo è inammissibile laddove le posizioni soggettive dei ricorrenti non siano omogenee, richiedendo ciascuna un autonomo e specifico esame in fatto e in diritto. La violazione del termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della prova della notificazione per pubblici proclami, disposta ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., determina l’improcedibilità del gravame. Nel merito, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali non implica un obbligo di loro pubblicazione anticipata, né di attribuzione di sub-punteggi per ogni singolo criterio, atteso che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione.
Il Fatto
L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico indiceva un concorso per l’ammissione al Corso di Diploma Accademico di I livello in Recitazione per l’anno accademico 2025/2026, articolato in tre fasi selettive. Alcuni candidati, esclusi dalla terza fase, impugnavano gli elenchi degli ammessi e gli atti presupposti, deducendo vizi di incompetenza, violazione delle norme sui criteri di valutazione e sulla pubblicità delle prove. Il ricorso veniva notificato il 28.11.2025 e depositato il 22.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di rito, rilevando la irricevibilità del ricorso per tardività. In base alla giurisprudenza richiamata, l’esclusione del candidato dalla fase successiva di una procedura concorsuale cristallizza immediatamente il pregiudizio, facendo decorrere da quel momento il termine di decadenza. Nel caso di specie, l’effetto lesivo si era manifestato già dal 27 settembre 2025, data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla terza fase, mentre l’atto del 29 settembre successivo costituiva una mera rettifica delle modalità operative della prova, lasciando immutato l’elenco degli ammessi.
Il Tribunale ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per cumulo soggettivo in assenza di posizioni omogenee, richiamando il principio per cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali, mentre il ricorso cumulativo presuppone che i vizi dedotti colpiscano nella medesima misura gli atti impugnati. Nel caso in esame, le posizioni delle ricorrenti, sebbene in parte sovrapponibili, richiedevano un esame specifico e differenziato.
Ulteriore profilo di improcedibilità derivava dal mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della prova della notificazione per pubblici proclami, avvenuto a distanza di mesi dalla scadenza, in violazione dell’art. 49, comma 3, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha comunque escluso i vizi dedotti. Ha ritenuto legittima la nomina delle commissioni, avvenuta previa deliberazione del Consiglio Accademico. Ha escluso un obbligo di pubblicazione anticipata dei criteri di valutazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 3226/2024 e dell’Adunanza Plenaria n. 7/2017, per cui il voto numerico costituisce motivazione sintetica ma sufficiente del giudizio, non sindacabile se non per profili di manifesta illogicità o travisamento. Ha infine giudicato infondata la censura sulla mancata pubblicità delle prove, considerate le peculiarità delle selezioni artistiche e l’assenza di prova di un concreto divieto di accesso.
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Nota della Redazione
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