Permanenza triennale delle annotazioni interdittive è pubblicità-notizia non sanzione (TAR Lazio n. 4926 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 non ha natura sanzionatoria, ma funzione di pubblicità-notizia e di valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. La permanenza dell’annotazione per tre anni, a norma dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22, comma 9, della Delibera ANAC n. 272/2023, è legittima poiché consente alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche ex post sul rispetto del divieto di contrarre durante il periodo interdittivo, in coerenza con quanto previsto dall’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 quale causa di esclusione non automatica. Il termine triennale non è sproporzionato, trovando riscontro nel termine di rilevanza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 57, par. 7, della Direttiva 2014/24/UE.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico attivo nel settore delle lavorazioni in prossimità di linee elettriche, subiva un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emanato dall’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. Dopo l’attuazione dei rimedi imposti e l’adozione di misure di self cleaning, la sospensione veniva revocata. L’ANAC annotava nel Casellario informatico sia la notizia della sospensione e della successiva revoca, sia il provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedendo la permanenza dell’annotazione per un periodo di tre anni dalla data del verbale di sospensione.

La società, che non aveva ricevuto comunicazione delle annotazioni, le scopriva solo tramite consultazione del Casellario e impugnava i provvedimenti, contestando la durata triennale dell’annotazione e la mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale dinanzi all’ANAC.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, in composizione della Sezione Prima Quater, ha respinto il ricorso, rimeditando l’orientamento cautelare inizialmente favorevole alla società e distinguendo la fattispecie in esame da quella trattata dal Consiglio di Stato n. 881 del 2024. Tale precedente, relativo al previgente d.lgs. n. 50/2016 e alle annotazioni per false dichiarazioni, aveva censurato la permanenza dell’annotazione oltre il termine massimo previsto dalla legge primaria, che in quel caso era pari a un anno; nel caso in esame, invece, nessuna disposizione di fonte primaria impone un limite triennale alla permanenza della notizia relativa a un provvedimento interdittivo per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La sentenza chiarisce che le annotazioni hanno una duplice funzione: quella di dare evidenza, nel corso del periodo interdittivo, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, e quella di consentire alle stazioni appaltanti le verifiche ex post, anche dopo lo spirare del termine, al fine di accertare se l’operatore abbia partecipato a gare durante il periodo di interdizione e debba quindi essere escluso. In questa prospettiva, l’art. 22, comma 9, della Delibera n. 272/2023 costituisce una disposizione di chiusura, non in contrasto con il comma 7, preordinata a garantire l’efficacia dell’annotazione una volta decorso il periodo interdittivo.

Quanto al contraddittorio, la pronuncia distingue l’ipotesi della segnalazione di risoluzione contrattuale, in cui l’amministrazione è controparte di un rapporto paritetico e sussiste l’esigenza di consentire la rappresentazione di posizioni contrapposte, da quella dell’annotazione di un provvedimento sanzionatorio, in cui il disvalore della condotta è stato già accertato a monte nel procedimento dinanzi all’autorità di vigilanza. In questo secondo caso, il contraddittorio dinanzi all’ANAC potrebbe riguardare solo l’utilità della notizia, che nella specie non è stata contestata con argomenti concreti.

Il Collegio ritiene infine non irragionevole la durata triennale dell’annotazione, in quanto rispondente al termine di rilevanza delle cause di esclusione non automatica previsto dall’art. 57, par. 7, della Direttiva 2014/24/UE, e osserva che, come indicato dalla stessa ANAC nell’annotazione impugnata, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo virtuale dell’operatore economico. La decisione di esclusione non può quindi fondarsi su alcun automatismo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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