Emersione dal lavoro irregolare: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3918 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La natura processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 10.02.2022 con cui la Prefettura di Varese aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, d.l. n. 34/2020, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, mentre la Prefettura non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, in data 08.06.2026, il ricorrente aveva depositato una dichiarazione con la quale affermava di non avere più interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione è stata valutata dal Collegio come espressione di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma I, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia assume natura processuale e non entra nel merito delle censure proposte avverso il rigetto dell’istanza di emersione.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. In ragione della natura processuale della decisione, le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti. La sentenza è stata infine rimessa all’esecuzione dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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