Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta liquidazione del contributo in favore dell’apicoltore (TAR Sardegna n. 857 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento che riconosce integralmente l’utilità richiesta dal ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’esito complessivo della vicenda processuale e della condotta tenuta dalle parti.
Il Fatto
Una società agricola operante nel settore dell’apicoltura impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione con cui l’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura aveva limitato la sovvenzione richiesta al possesso di un numero di alveari inferiore a quello indicato in domanda, liquidando un contributo di importo ridotto rispetto all’istanza. La società contestava altresì l’interpretazione del bando che avrebbe ancorato la domanda ai soli dati risultanti dal fascicolo aziendale al momento della presentazione, anziché alle annualità pregresse cui la normativa emergenziale faceva riferimento.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente adottava una nuova determinazione con cui provvedeva alla liquidazione dei contributi riconosciuti alla ricorrente con il provvedimento impugnato. La società, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All’udienza pubblica la ricorrente reiterava l’istanza e l’Amministrazione si rimetteva al Collegio quanto alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, rilevando come la sopravvenuta liquidazione dei contributi, disposta dall’Amministrazione con atto successivo a quello impugnato, avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato in giudizio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in tali ipotesi, l’esito naturale del processo, atteso che ogni residua utilità derivante dall’eventuale annullamento del provvedimento originario è venuta meno per effetto dell’intervento satisfattivo dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Tale statuizione è stata giustificata in ragione dell’esito della causa: la definizione del giudizio senza una pronuncia nel merito, unitamente alla circostanza che la necessità del ricorso era derivata dal comportamento dell’Amministrazione, ha integrato i presupposti per l’integrale compensazione, senza che residuassero profili di soccombenza virtuale.
La decisione si segnala per l’applicazione del principio secondo cui, nei giudizi amministrativi, la sopravvenienza di un atto che riconosca l’utilità richiesta priva il ricorrente dell’interesse a coltivare l’impugnazione, rendendo doverosa la declaratoria di cessazione della materia del contendere piuttosto che una decisione nel merito.
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Nota della Redazione
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