Valore di piena prova del verbale di concorso e inidoneità automatica per limite temporale superato (TAR Lazio n. 12405 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali pubbliche, il verbale della Commissione esaminatrice fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dai pubblici ufficiali che vi hanno proceduto, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. Le allegazioni del candidato circa circostanze anomale che avrebbero alterato la regolarità della prova, quali un infortunio occorso durante l’esecuzione o un malfunzionamento del sistema di rilevazione dei tempi, ove non risultino da alcun atto ufficiale e non siano state rappresentate alla Commissione al termine della prova, non possono sovvertire il contenuto dell’atto pubblico. L’esclusione automatica per il mancato superamento del tempo massimo, ancorché dipeso da eventi impeditivi non documentati, costituisce applicazione necessitata della lex specialis e non richiede una motivazione ulteriore, né impone all’Amministrazione una verifica d’ufficio di circostanze mai rappresentate.
Il Fatto
Un candidato partecipava alla procedura speciale di reclutamento, riservata al personale volontario, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandita con decreto del 2018. All’esito del terzo modulo della prova di capacità operativa, consistente nella prova di nuoto con ostacoli, veniva dichiarato non idoneo per aver completato l’esercizio oltre il tempo massimo consentito, con conseguente esclusione dalla procedura.
Il ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità e il provvedimento di esclusione, deducendo che il risultato negativo sarebbe stato determinato da fattori esterni alla propria volontà: un infortunio occorso durante l’esecuzione, la presenza di personale estraneo all’interno della piscina e alcuni malfunzionamenti nel sistema di rilevazione dei tempi. Secondo la sua ricostruzione, tali circostanze avrebbero alterato la regolarità della prova e l’Amministrazione avrebbe omesso ogni verifica, limitandosi a recepire automaticamente il dato temporale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi, tra loro connessi. Il dato temporale del superamento del limite massimo non era contestato in sé, essendo circostanza oggettiva e pacifica; la contestazione concerneva esclusivamente le cause esterne che lo avrebbero determinato. Tali circostanze, però, quand’anche astrattamente idonee a incidere sulla regolarità della prova, non trovavano alcun riscontro documentale e risultavano smentite dal contenuto del verbale della Commissione e dalla scheda di valutazione, sottoscritti dal candidato senza riserve né contestazioni al termine della prova.
Quanto al valore del verbale, il collegio ha richiamato l’art. 2700 cod. civ., osservando che esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dai pubblici ufficiali. Il ricorrente non aveva proposto querela di falso, sicché le sue asserzioni sull’infortunio, sulla presenza di personale estraneo e sul malfunzionamento del cronometro restavano mere dichiarazioni unilaterali, inidonee a sovvertire il contenuto di un atto pubblico fidefacente. Particolare rilievo è stato attribuito alla mancata formulazione di qualsivoglia riserva o segnalazione immediata alla Commissione, nel momento in cui le anomalie lamentate avrebbero dovuto essere rappresentate e verbalizzate: l’assenza di contestazione contestuale privava di credibilità la ricostruzione offerta solo in sede giurisdizionale.
La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta adeguata, fondandosi sul dato obiettivo del superamento del limite temporale e sull’applicazione automatica della disciplina concorsuale, quale lex specialis vincolante che prevede l’inidoneità in caso di mancato superamento di qualsiasi modulo. Per un atto che costituisce applicazione necessitata di una regola concorsuale a un fatto oggettivamente misurato, non è richiesta una motivazione ulteriore, né sussiste un obbligo dell’Amministrazione di verificare d’ufficio circostanze mai rappresentate dal candidato e non documentate.
Il Tribunale ha infine escluso la violazione del principio di proporzionalità: la regola dell’esclusione automatica, anche in presenza di eventi impeditivi, è giustificata dalla natura delle funzioni di vigile del fuoco, che esige capacità fisiche e operative dimostrate in condizioni di stress, dove la stessa attitudine a gestire eventi avversi costituisce parte della valutazione. Consentire ripetizioni della prova sulla base di allegazioni soggettive non documentate si porrebbe in contrasto con i principi di parità di trattamento e imparzialità delle procedure concorsuali.
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Nota della Redazione
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