Silenzio assenso edilizio escluso se l’istanza è strutturalmente incompleta (Cons. Stato n. 5814 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma quando l’istanza sia affetta da inconfigurabilità strutturale, ossia quando manchi anche uno solo degli elementi essenziali e indefettibili richiesti dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. In tale ipotesi non è configurabile alcuna domanda idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere e, in caso di inerzia, a produrre l’effetto legale favorevole. Il decorso del termine non supplisce alla carenza documentale essenziale, neppure se l’Amministrazione non abbia attivato i propri poteri istruttori entro il termine di conclusione del procedimento. È invece inconfigurabilità giuridica quella che ricorre quando l’istanza non è sussumibile nel modello normativo astratto, per errata qualificazione della fattispecie da parte dell’istante.
Il Fatto
La società ha presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di villette a schiera. Con nota successiva l’Amministrazione ha chiesto l’integrazione della documentazione allegata alla pratica edilizia. La società ha trasmesso parte dei documenti in due momenti distinti, dichiarando espressamente di non aver prodotto la documentazione sul contenimento energetico e altri atti richiesti, con riserva di depositarli dopo l’istruttoria.
Ritenuto formatosi il titolo per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, la società ha comunicato l’inizio dei lavori. Il dirigente comunale ha quindi rappresentato la mancata formazione del titolo per carenza documentale e, in seguito, ha denegato il rilascio del permesso. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti; la società ha proposto appello, contestando anche l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di improcedibilità: la sentenza del TAR che ha annullato il secondo diniego non è passata in giudicato e, in sede di esecuzione, non è stato rilasciato alcun nuovo permesso. Permane quindi l’interesse della società alla decisione dell’appello.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la propria recente pronuncia con cui ha ricostruito i limiti dell’istituto del silenzio assenso, individuando la inconfigurabilità strutturale e la inconfigurabilità giuridica della domanda quali confini insuperabili. Quanto alla prima, essa ricorre quando l’istanza è priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge di settore, individuati nei contenuti tassativi dell’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, tra cui il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali, i documenti previsti dalla parte II e l’asseverazione del progettista, estesa anche alle norme sull’efficienza energetica.
La Corte esamina la vicenda e rileva che il Comune aveva chiesto l’integrazione di numerosi documenti, tra cui la relazione tecnica sull’impianto per l’utilizzo di fonti rinnovabili, a dimostrazione del rispetto dell’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011. La società sostiene che tale relazione fosse già allegata all’istanza, ma la circostanza è contestata dall’Amministrazione e non risulta documentalmente comprovata. La medesima società, del resto, aveva riconosciuto di non aver depositato la documentazione sul contenimento energetico e i calcoli statici.
Tale carenza, concernendo aspetti fondamentali del progetto, non consente di ritenere l’istanza strutturalmente completa e idonea a determinare la formazione del titolo per silentium. La Corte ricorda che l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 sanziona l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili con il diniego del titolo edilizio. Né rileva che l’Amministrazione non abbia attivato i poteri istruttori entro il termine: trattandosi di documentazione essenziale, non è configurabile alcuna domanda idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere.
Quanto al provvedimento di diniego, esso poggia su più ragioni autonome. Il Collegio ritiene sufficiente il riscontro della legittimità di una sola di esse per condurre al rigetto, potendo prescindere dall’esame della censura relativa al mancato pagamento degli oneri. Poiché il silenzio assenso non si è formato, l’Amministrazione ben poteva adottare il diniego senza procedere ad alcun annullamento in autotutela. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.