Diritto del personale della Polizia di Stato ai sei scatti stipendiali anche in caso di cessazione a domanda (TAR Lazio n. 12307 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta anche al personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio a domanda, purché ricorrano i presupposti indicati dal secondo comma della norma, ovvero il compimento dei 55 anni di età e il possesso di 35 anni di servizio utile. La cessazione a domanda non limita il diritto alla maggiorazione della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita, essendo l’interpretazione estensiva imposta dal tenore letterale della disposizione. Sulle somme dovute a titolo di differenze sulla buonuscita spettano esclusivamente gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era cessato dal servizio dal 31 dicembre 2019, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità. Nonostante l’istanza presentata, l’ente previdenziale aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente aveva proposto ricorso per ottenere la rideterminazione dell’indennità di buonuscita e della pensione, con la condanna dell’ente al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa del ricorrente. La questione centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, che estende il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione del compimento dei 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile.
Il TAR ha osservato che il dato letterale della norma è inequivocabile: il secondo comma non opera un rinvio all’istituto della pensione di anzianità, ma esplicita direttamente i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla maggiorazione. L’interpretazione restrittiva proposta dall’ente previdenziale, limitata ai soggetti cessati per raggiunti limiti di età, è stata ritenuta contraria al disposto dell’art. 12 preleggi, che impone di attribuire alle parole il loro senso proprio.
Il Tribunale ha aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale, richiamando numerose pronunce di merito e di legittimità, tra cui TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 1117/2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3573/2026, che riconoscono il beneficio in favore di chi cessi dal servizio a domanda. La decisione si fonda sul principio per cui eventuali difetti di coordinamento normativo non possono trovare correzione in via interpretativa quando il testo è chiaro.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Sulle somme dovute, il Collegio ha disposto che siano corrisposti esclusivamente gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della non univocità dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.
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Nota della Redazione
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