Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione docenti (TAR Veneto n. 487 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e rimasta ineseguita, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché l’azione è preordinata all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dopo la notifica del titolo. L’inerzia dell’amministrazione, che non dimostri l’avvenuto adempimento, integra il presupposto per l’accoglimento. Il giudice amministrativo può ordinare il pagamento della somma liquidata dal giudice del lavoro, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con sentenza n. 265/2024, pubblicata il 15 aprile 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione. Lo stesso giudice ha condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, quantificate tenendo conto della prescrizione delle somme a tutto il 20.09.2017, oltre interessi legali, e al rimborso delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata con formula esecutiva il 23 aprile 2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero. Non essendo seguita l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo di ordinare il pagamento e di nominare un commissario ad acta. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Padova l’11.4.2025. La notifica del titolo presso il Ministero risale al 23.4.2024 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.
Quanto all’appartenenza del titolo al perimetro dell’ottemperanza, il Tribunale ha osservato che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura di titolo della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, previo compimento degli atti necessari, corrispondendo la somma di € 1.436,37 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
Nota della Redazione
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