Occupazione anticipata e potere espropriativo non esaurito escludono il risarcimento (TAR Veneto n. 653 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione materiale di un immobile avviata dall’amministrazione prima della formale adozione del decreto di occupazione d’urgenza non integra, di per sé, una fattispecie di occupazione sine titulo né un illecito permanente suscettibile di risarcimento, quando la vicenda si colloca all’interno di un procedimento espropriativo fondato su una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, non impugnata, e il termine quinquennale per l’adozione del decreto di esproprio previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001 non sia ancora decorso. Il decreto di cui all’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce atto meramente attuativo di provvedimenti presupposti, la cui eventuale illegittimità non travolge l’intero iter ablatorio. Ne consegue che, finché il potere espropriativo non si sia esaurito, non ricorrono i presupposti per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edilizio, è proprietaria di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Soverzene, censito al Catasto Terreni. Con l’adozione del nuovo Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del Longaronese è stato previsto un intervento di riqualificazione del centro storico mediante la realizzazione di parcheggi, comportante l’espropriazione dell’immobile.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 4 aprile 2024, comunicata alla società, è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. La ricorrente espone di essere venuta a conoscenza solo nell’aprile 2025 della già avvenuta apprensione del bene e della demolizione del fabbricato. Solo il 16 luglio 2025 il Comune ha notificato il decreto di occupazione d’urgenza n. 4 del 7 luglio 2025, con determinazione dell’indennità provvisoria e immissione in possesso formalmente avvenuta il 5 agosto 2025. La società ha impugnato tali atti chiedendo il risarcimento dei danni ovvero, in via subordinata, la fissazione di un termine per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama preliminarmente la distinzione tra occupazione usurpativa, che ricorre quando l’amministrazione apprende il bene in assenza originaria di una valida dichiarazione di pubblica utilità, e occupazione appropriativa o acquisitiva, che si verifica quando l’occupazione avviene nell’ambito di un procedimento espropriativo legittimamente avviato, ma in assenza della tempestiva adozione del decreto di esproprio o in conseguenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità dello stesso.
Il Tribunale osserva che l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale ed eurounitaria, ha escluso che tali fenomeni determinino l’automatico acquisto della proprietà in capo all’amministrazione, riconducendo la fattispecie a un illecito permanente, superabile solo mediante la restituzione del bene o l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
Nel caso di specie, l’occupazione si inserisce in un procedimento espropriativo fondato su una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, comunicata alla ricorrente e mai impugnata. Il Collegio rileva che la circostanza secondo cui l’amministrazione avrebbe avviato le lavorazioni prima della formale adozione del decreto di occupazione d’urgenza non è idonea a determinare l’illegittimità dell’intero procedimento né a configurare un’occupazione sine titulo. Il provvedimento impugnato costituisce atto meramente attuativo di provvedimenti presupposti, afferente a un sub-procedimento strumentale e anticipatorio rispetto alla sequenza ablativa.
Decisivo è il rilievo temporale. Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità risale al 4 aprile 2024, con la conseguenza che il termine quinquennale per l’adozione del decreto di esproprio risulta tuttora pendente. L’amministrazione conserva quindi integralmente il potere di portare a compimento il procedimento. Proprio tale circostanza esclude, allo stato, la configurabilità di un illecito permanente, atteso che la vicenda ablativa è ancora in atto e non ha esaurito il proprio sviluppo procedimentale. Le fattispecie invocate dalla ricorrente riguardano, invece, ipotesi in cui il potere espropriativo era ormai definitivamente esaurito.
Né può trovare accoglimento la domanda subordinata di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, che presuppone una utilizzazione del bene non più riconducibile all’alveo del procedimento ablatorio ordinario. Il Collegio aggiunge che la possibilità di ricorrere alla procedura di occupazione d’urgenza era già prevista negli atti comunicati alla ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con salvezza della facoltà di riproporre la domanda risarcitoria ove il decreto di esproprio non venga emanato entro il termine quinquennale, restando le questioni relative al quantum indennitario riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.
Nota della Redazione
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