Piano attuativo inattuabile per difetto di nullaosta paesaggistico e diniego edificatorio legittimo (TAR Sardegna n. 595 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione alla realizzazione di unità immobiliari in un comparto disciplinato da un piano attuativo è legittimo quando il piano è inattuabile per l’annullamento, da parte della Soprintendenza, del nullaosta paesaggistico relativo alle opere di urbanizzazione necessarie alla sua esecuzione. La qualificazione dello strumento come semplice piano particolareggiato ovvero come piano particolareggiato con valenza di piano di risanamento urbanistico non è decisiva, poiché l’inattuabilità deriva dai vincoli paesistici che gravano sull’intera area e non dalla natura del piano. La norma transitoria delle NTA del PPR che fa salvi gli strumenti attuativi approvati e convenzionati non è applicabile quando il piano e la relativa convenzione non siano più efficaci per difetto del nullaosta. La delibera consiliare che prende atto dell’inattuabilità non modifica la pianificazione urbanistica e non richiede la procedura di modifica degli strumenti di piano.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di lotti ricadenti nel Comparto 10 del Comune di Castiadas, hanno presentato nel novembre 2022 una SCIA per la realizzazione di unità immobiliari residenziali in area disciplinata dal Piano Particolareggiato approvato con delibera consiliare n. 27 del 1993, poi confermato nel 1996.
In sede di conferenza di servizi il responsabile del servizio tecnico comunale ha espresso parere sfavorevole, richiamando l’inattuabilità del piano dichiarata dal TAR con la sentenza n. 289/2019, l’assenza di opere di urbanizzazione, la delibera consiliare n. 3/2014 e la scadenza del termine decennale. Il SUAP ha quindi negato l’autorizzazione con provvedimenti unici n. 32, 33 e 34 del 09.02.2023, impugnati davanti al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., il Collegio respinge l’eccezione di estromissione della Regione, ritenendone qualificato l’interesse alla conservazione degli atti adottati in coerenza con i pareri espressi in conferenza di servizi, e affronta il nodo centrale: la pretesa distinzione tra un piano particolareggiato ancora efficace e un piano di risanamento inattuabile.
Il motivo è infondato. Il TAR ripercorre le vicende del comparto e richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 6939 del 2020 e n. 3557 del 2023, dalle quali emerge che il piano fu approvato fin dall’origine con valenza di PRU, essendo tale la qualificazione recepita nella stessa convenzione attuativa sottoscritta dai proprietari. La successiva declaratoria di inattuabilità, conseguente all’annullamento del nullaosta paesaggistico disposto dalla Soprintendenza nel 2010, ha trovato conferma nelle pronunce del 2011 e del 2013.
Il passaggio decisivo è però altro. Anche a voler seguire la tesi dei ricorrenti e qualificare il piano come semplice piano particolareggiato, lo strumento non sarebbe comunque attuabile: come affermato dal Consiglio di Stato, l’inattuabilità “non deriva già dalla sua valenza anche quale Piano di recupero, ma dai vincoli paesistici che gravano su tutta l’area”. Difetta il nullaosta per le opere di urbanizzazione e tale carenza impedisce l’esecuzione del piano, qualunque ne sia la natura.
Cadono le ulteriori censure. È irrilevante il richiamo alla salvaguardia del piano da parte del PUC e all’art. 15, comma 3, delle NTA del PPR: la norma transitoria presuppone strumenti attuativi approvati e con convenzione efficace, mentre nella specie il piano e la convenzione non sono più efficaci. Né giova il richiamo all’art. 3 delle NTA dei PTP, poiché alla data del 17 novembre 1989 il piano non era ancora approvato e le opere di urbanizzazione non erano state avviate. Quanto alla delibera n. 3/2014, il Comune non ha modificato la pianificazione, ma ha soltanto preso atto degli effetti delle sentenze, senza necessità di seguire la procedura degli artt. 21 e ss. della l.r. n. 1/2019.
La domanda subordinata di restituzione delle aree cedute con la convenzione del 2004 è accolta, essendo venuto meno il titolo della cessione. Sono invece inammissibili le pretese restitutorie relative a ICI e IMU, estranee alla giurisdizione amministrativa e rimesse al giudice tributario, e quelle generiche sui versamenti eseguiti in adempimento della convenzione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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