Sei scatti stipendiali nel TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Abruzzo n. 639 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, sono computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avviene a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità non ha natura perentoria e al suo superamento non si ricollega alcuna decadenza. L’ambiguità della disposizione impedisce di farne derivare conseguenze preclusive. Il beneficio spetta a tutto il personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare, in applicazione del principio di equiparazione con il personale della Polizia di Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, ha riassunto davanti al TAR Abruzzo il giudizio originariamente instaurato davanti al TAR Marche, che si era dichiarato incompetente con la sentenza n. 825/2024. Domanda l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
Il ricorrente era stato collocato in quiescenza a domanda, con 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile. Sostiene che l’INPS non abbia computato i sei scatti pur in presenza dei presupposti di legge. L’Istituto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il primo comma attribuisce sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato e a quello delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età, per permanente inabilità o per decesso. Il secondo comma estende la disciplina al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque di servizio utile.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, che ha riconosciuto a tutto il personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per la Polizia di Stato, anche nell’ipotesi di cessazione a domanda (Cons. Stato, II, n. 2831/2023 e n. 2762/2023). Sul piano sistematico richiama il parere n. 01906/2019 del Consiglio di Stato, che ha confutato la tesi dell’INPS secondo cui il beneficio sarebbe accordabile solo previo pagamento della restante contribuzione. Dal 1° gennaio 1998, per effetto del d.lgs. n. 165/1997, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude ogni efficacia decadenziale. La disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al superamento alcuna conseguenza preclusiva (Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019). L’ambiguità del testo, che rinvia alle condizioni soggettive anagrafiche e previdenziali dell’interessato, non consente di farne discendere la perdita del beneficio.
Il Collegio richiama altresì Cons. Stato n. 2831/2023, secondo cui il termine rappresenta un semplice onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Una diversa lettura determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi.
Il ricorso è pertanto accolto. È dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici economici dell’art. 6-bis e il correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ., sez. lav., n. 13624/2020). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, in considerazione della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
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