Lesione da espropriazione solo eventuale non attuale nel piano attuativo in variante (TAR Lombardia n. 106 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere esige una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e un’utilità effettiva derivante dall’annullamento dell’atto impugnato. Il parere preliminare con cui un Comune si dichiari disponibile a conseguire coattivamente aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione, in assenza di alcuna statuizione sulle aree del ricorrente, costituisce atto endoprocedimentale privo di attuale attitudine lesiva. Esso assume rilievo lesivo, e diviene autonomamente impugnabile, solo allorché l’amministrazione adotti il provvedimento ablatorio. La domanda riconvenzionale con cui il controinteressato privato chieda il risarcimento dei danni da lite è devoluta al giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di aree site nel Comune di Arsago Seprio, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune di Somma Lombardo ha approvato un piano attuativo a destinazione commerciale in variante al piano di governo del territorio, unitamente agli atti di adozione, alla documentazione di VAS, al parere preliminare della giunta del Comune di Arsago Seprio e alle delibere di variante parziale al PGT. La ricorrente ha dedotto numerosi motivi, tra cui la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, la carenza di potere e la violazione dei principi in materia espropriativa.

Il Comune di Somma Lombardo ha eccepito la tardività del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse. La controinteressata ha proposto altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da iniziativa giudiziale, quantificati in 2.000.000 di euro, oltre alla condanna per lite temeraria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di carenza di interesse e la ritiene fondata. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, ribadisce che l’interesse a ricorrere presuppone la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l’effettiva utilità dell’eventuale annullamento.

Nel caso concreto la lesione difetta del requisito dell’attualità. Gli atti impugnati non dispongono nulla sulle aree di proprietà della ricorrente. L’impegno del Comune di Arsago Seprio a conseguire coattivamente la disponibilità delle aree necessarie alle infrastrutture viabilistiche è affidato a un mero parere favorevole, che resta atto endoprocedimentale. Solo il futuro provvedimento ablatorio, da adottarsi unitamente all’atto che dichiari la conformità urbanistica dell’opera, potrà essere autonomamente gravato.

Il Collegio respinge altresì la tesi secondo cui l’eventualità del provvedimento espropriativo dimostrerebbe l’illegittimità del piano per assenza di accesso al comparto. Le conseguenze dell’approvazione di un progetto non realizzabile attengono alla sfera giuridica dei soggetti attuatori e non alla ricorrente. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Quanto alla domanda riconvenzionale, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. Si tratta di domanda risarcitoria proposta nei confronti di un soggetto privato, estranea alla giurisdizione amministrativa, che conosce delle controversie su provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili all’esercizio del potere amministrativo posti in essere da pubbliche amministrazioni. La domanda potrà essere riproposta innanzi al giudice ordinario nei termini di legge.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna per lite temeraria, non sussistendone i presupposti in ragione della complessità della controversia, e dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *