Conto giudiziale ricompilato e parificazione amministrativa per discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 106 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il deposito del conto ricompilato dall’agente contabile in conformità alle indicazioni della Sezione e la sua parificazione in via amministrativa consentono l’approvazione del conto e il conseguente discarico quando l’istruttoria dimostri la regolarità della gestione. La circostanza che l’anticipazione ricevuta non sia stata restituita entro l’esercizio, con formazione di residui, integra un profilo di irregolarità che non impedisce il discarico ove la restituzione abbia comunque consentito la quadratura delle scritture e non emergano ammanchi. In assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente, il giudice contabile approva il conto e dichiara il discarico.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’esercizio 2016 resa da un agente contabile della Regione Veneto. Con precedente sentenza-ordinanza n. 244/2019, all’esito dell’udienza del 27 giugno 2019, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso a discarico l’agente, ordinando la ricompilazione del conto per l’intera gestione e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro a tale provvedimento la Regione aveva trasmesso, tramite il portale SIRECO in data 2 marzo 2020, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 il relatore ha riferito sul conto ricompilato; il Pubblico Ministero ha confermato le regolarità evidenziate, sicché il conto è stato dichiarato regolare.
La Motivazione della Corte
La Corte verifica anzitutto l’ottemperanza all’ordine impartito con la precedente pronuncia. Il conto ricompilato risulta depositato tempestivamente e redatto secondo le indicazioni della direttiva regionale, con un conto di sintesi e un conto analitico della gestione. Il livello di analiticità dei documenti ha consentito di avere contezza delle singole operazioni svolte dagli agenti, principale e secondario.
La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere. Alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso; residuano in entrambe le gestioni esigui fondi cassa non utilizzati, riversati in Tesoreria in data 23 marzo 2017.
La Corte individua un profilo di irregolarità nella mancata restituzione dell’anticipazione entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui. Tale restituzione ha tuttavia consentito la quadratura delle scritture del conto. In considerazione dell’assenza di ammanchi, non si profilano motivi ostativi al discarico dell’agente.
Il Collegio ritiene quindi che il conto ricompilato, parificato in via amministrativa, rappresenti una gestione regolare e possa essere approvato alla luce della documentazione in atti. Non sono ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile.
La Corte approva il conto e dichiara il discarico dell’agente per l’esercizio 2016. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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