Il giudizio di ottemperanza tutela il diritto alla Carta docente anche dopo il riconoscimento giurisdizionale (TAR Sardegna n. 118 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente di ruolo a fruire del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici pregressi, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, obbliga l’Amministrazione a dare integrale esecuzione al comando giudiziale. In caso di inerzia, la parte vittoriosa può attivare il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento. L’assegnazione dell’incarico a un dirigente della struttura debitrice costituisce modalità satisfattiva congrua e non implica alcun compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico.
Il Fatto
Un docente di ruolo aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di 2.500,00 euro, oltre accessori. Il giudicato era maturato per mancata impugnazione.
Nonostante l’Amministrazione avesse provveduto a liquidare le spese legali, il pagamento del capitale riconosciuto in sentenza era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il Ministero aveva solo parzialmente ottemperato al dictum giudiziale, limitandosi a corrispondere le spese legali ma omettendo l’erogazione del capitale oggetto del riconoscimento. Tale comportamento integra una situazione di persistente inadempimento rispetto al giudicato.
Pur avendo la difesa erariale dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non erano state fornite indicazioni utili per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. L’istanza di nomina del commissario ad acta è stata pertanto ritenuta fondata e accolta.
Il Collegio ha designato quale commissario il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’adempimento. Avendo il commissario la qualità di dipendente dell’Amministrazione debitrice, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di compenso.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce al giudizio di ottemperanza la funzione di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale anche nei confronti della pubblica amministrazione, la quale non può sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, nominando il commissario e condannando il Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.