Piano attuativo necessario per lotto relitto in zona non urbanizzata (TAR Sicilia n. 3329 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire non può essere rilasciato in zona per la quale il P.R.G. prescriva uno strumento attuativo, salvo che l’area sia già compiutamente urbanizzata al punto da rendere il piano incompatibile con lo stato dei luoghi. L’esenzione opera per il lotto relitto intercluso solo quando l’edificazione della zona è pressoché completa. La carenza storica di opere di urbanizzazione e il sottodimensionamento degli standards giustificano l’imposizione del piano anche per il singolo lotto, poiché la completezza del sistema va rapportata all’intero comprensorio e non alla dimensione dell’intervento. La valutazione dell’Amministrazione sull’insussistenza di una compiuta urbanizzazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se manifestamente erronea o illogica.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per edificare otto ville a schiera su un fondo classificato dal P.R.G. come Z.T.O. CT2. Il Dirigente del settore ambiente e territorio ha negato il titolo con ordinanza motivata sul duplice rilievo dell’assenza di un piano particolareggiato dell’intera area perimetrata e della non riconducibilità del lotto alla categoria del relitto autonomamente edificabile.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo il deficit motivazionale del provvedimento e l’errore sulla qualificazione dell’area, che a suo dire sarebbe interclusa e delimitata da vie pubbliche e costruzioni. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di difetto di motivazione. Il diniego richiama espressamente la relazione istruttoria e il parere tecnico che la conferma, e si fonda su una pluralità di motivi autonomamente idonei a sorreggerlo.

Il profilo dirimente è però sostanziale. Il TAR richiama l’insegnamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’esclusione della necessità di strumenti attuativi vale solo quando la zona è già urbanizzata al punto che un piano sarebbe incompatibile con lo stato dei luoghi, come nel caso del lotto residuale intercluso in area completamente edificata. La regola non si estende alle ipotesi in cui la situazione esige invece il piano, perché occorre completare e migliorare il sistema infrastrutturale e integrare l’urbanizzazione primaria e secondaria esistente.

Nel caso concreto il Collegio valorizza lo storico sottodimensionamento delle opere di urbanizzazione, il livello di infrastrutturazione della zona e la complessità dell’ambito urbanistico. La completezza del sistema trascende le dimensioni del singolo lotto e va rapportata all’intero comprensorio, dovendo il piano garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici.

Il TAR aggiunge che l’esigenza di un piano di lottizzazione si impone anche per l’armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, pure in caso di lotto intercluso. La valutazione comunale sulla mancanza di compiuta urbanizzazione rientra nella discrezionalità tecnica e non presenta profili di erroneità o illogicità manifesta.

Ne consegue il rigetto del ricorso, l’assorbimento della richiesta di consulenza tecnica, ritenuta non necessaria perché la causa è matura per la decisione, e la compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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