Concessioni pascolive e revoca dell’aggiudicazione per condanna penale (TAR Sicilia n. 3328 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di terreni del demanio forestale regionale per uso pascolivo rientrano tra i contratti attivi e sono sottratte all’ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. n. 50/2016, salvo che l’amministrazione si sia vincolata con puntuali auto-vincoli. In difetto di auto-vincoli, la procedura selettiva resta assoggettata ai soli principi generali di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. È pertanto legittima la clausola dell’avviso pubblico che prevede l’esclusione dalla gara di chi ha riportato condanna per determinate fattispecie di reato, senza contemplare l’ipotesi dell’intervenuta estinzione del reato, trattandosi di lex specialis volta a prevenire infiltrazioni criminali. Il principio di tassatività delle cause di esclusione opera unicamente nelle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici in via diretta o per auto-vincolo.

Il Fatto

La società ricorrente si aggiudicava il lotto CT/43 nell’ambito di un avviso pubblico per la concessione al pascolo di terreni del demanio forestale regionale. Il controinteressato presentava istanza e l’amministrazione, dopo aver sospeso in via di autotutela la concessione, avviava il procedimento di revoca dell’aggiudicazione e, nonostante le osservazioni della ricorrente, revocava l’aggiudicazione e assegnava il terreno al controinteressato.

La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Sicilia, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Sosteneva in particolare che, prima della presentazione della domanda, il reato era stato dichiarato estinto e che, in ogni caso, i requisiti di moralità professionale sarebbero stati irrilevanti trattandosi di un contratto attivo. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso; il controinteressato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che, nelle more del giudizio, l’aggiudicazione impugnata ha esaurito i suoi effetti: la domanda di annullamento è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio prosegue tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità degli atti, in ragione dell’interesse risarcitorio manifestato dalla ricorrente. Sul punto il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, secondo cui è sufficiente dichiarare l’interesse risarcitorio perché il giudice accerti la legittimità dell’atto, senza necessità di proporre la domanda risarcitoria.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio inquadra la concessione di beni pubblici come strumento con cui l’amministrazione attribuisce al privato il diritto di sfruttamento economico di un bene demaniale per una finalità pubblicistica. La procedura selettiva è ad evidenza pubblica e mira a individuare il soggetto più idoneo, sotto il profilo morale ed economico, alla gestione del bene.

Le concessioni di beni pubblici rientrano tra i contratti attivi e sono escluse dall’ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. n. 50/2016. In difetto di puntuali auto-vincoli, la procedura resta sottoposta ai soli principi generali di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Su queste basi è legittima la clausola del punto 3, lett. c), dell’avviso pubblico, che indica come causa di esclusione la commissione di alcune fattispecie di reato, tra cui l’art. 636 cod. pen., e non contempla l’estinzione del reato. La clausola tutela l’interesse pubblico a impedire infiltrazioni criminali, evitando l’affidamento a operatori privi dei requisiti di moralità, in coerenza con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza e con il buon andamento dell’azione amministrativa. Essa non contrasta con l’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, perché inserita in una lex specialis che non si è vincolata al codice.

Quanto al principio di tassatività delle cause di esclusione, esso opera solo nelle gare disciplinate dal codice in via diretta o per auto-vincolo, come affermato da Cons. Stato, V, n. 2839 del 2015. Il Collegio ribadisce inoltre che, trattandosi di concessione e non di vendita di bene pubblico, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di affidamento, richiamando Cons. Stato, V, n. 8100 del 2020, TAR Friuli-Venezia Giulia n. 323 del 2022 e TAR Lazio n. 15 del 2021. La domanda demolitoria è dichiarata improcedibile e quella di accertamento respinta, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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