Recupero dell’indennità di aeronavigazione indebita e tutela dell’affidamento (TAR Puglia n. 1387 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di indennità di aeronavigazione non integra violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e confermato dalla Corte cost. n. 8 del 2023, quando il percettore non alleghi né provi la sproporzione delle modalità restitutorie rispetto all’affidamento maturato. L’identificazione di un affidamento legittimo non comporta l’intangibilità della prestazione, dovendosi bilanciare l’interesse generale alla ripetizione con la tutela dell’affidamento incolpevole. L’azione di ripetizione dell’indebito per somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione è soggetta alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., perché la periodicità è frutto delle erogazioni poi risultate non dovute. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986, resta impregiudicata l’azione di recupero anche dopo il termine annuale delle liquidazioni automatizzate.

Il Fatto

Due ufficiali dell’Aeronautica Militare, impiegati presso la base di Sheppard negli Stati Uniti, hanno percepito l’indennità di aeronavigazione di prima e seconda fascia per l’attività di volo su un velivolo che, secondo l’Amministrazione, appartiene alla terza fascia. Il Comando Logistico ha avviato il recupero delle maggiori somme corrisposte mediante due fogli notificati nel 2021.

I ricorrenti hanno proposto azione di accertamento e condanna davanti al giudice amministrativo, chiedendo dichiararsi l’irripetibilità delle somme, in subordine la ripetibilità nei limiti del quinquennio non prescritto e al netto delle ritenute. Hanno dedotto la violazione dell’affidamento, l’operatività della deroga di cui alla legge n. 428/1985 e al d.P.R. n. 429/1986, la prescrizione quinquennale e l’illegittimità degli accessori. L’Amministrazione ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011 e delle successive n. 9/2014 e n. 5/2015. L’eccezione di irricevibilità è infondata: l’azione di accertamento negativo dell’obbligazione pecuniaria può essere proposta a prescindere dall’impugnazione degli atti di recupero, nel termine di prescrizione, nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. Gli atti impugnati hanno natura di atti dovuti, espressione del diritto soggettivo alla ripetizione ex art. 2033 cod. civ.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Sussistono identità di petitum e causa petendi e assenza di conflitto di interessi. I limiti al cumulo riguardano i giudizi impugnatori, non le controversie di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi, per le quali operano gli artt. 103 e 104 cod. proc. civ. in virtù del rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio richiama la Corte cost. n. 8 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 2033 cod. civ. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e ricostruisce gli elementi dell’affidamento legittimo individuati dalla Corte EDU. Tuttavia, l’affidamento non rende intangibile la prestazione: le censure convenzionali attengono alla proporzionalità dell’interferenza, da valutare sulle modalità di restituzione.

Nella specie i ricorrenti non provano alcuna violazione di tali standard. L’indennità è oggettivamente indebita, perché il velivolo impiegato appartiene alla terza fascia e non alle prime due. Il recupero avviene al netto delle ritenute tramite il sistema NoiPA, senza accessori di legge e senza preclusione alla rateizzazione. Quanto alla prescrizione, l’azione di ripetizione per erogazioni periodiche è soggetta a quella decennale. Quanto alla deroga del d.P.R. n. 429/1986, l’art. 5, comma 4, lascia impregiudicato il recupero anche dopo il termine annuale. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese per la natura tecnica delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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