Piano Casa Lombardia, volumetria esistente col criterio urbanistico comunale (TAR Lombardia n. 1074 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale sul Piano Casa ha natura eccezionale e derogatoria limitatamente a quanto in essa espressamente previsto; per tutto il resto trovano applicazione le norme urbanistiche generali. Ne consegue che, ai fini della determinazione della volumetria esistente degli edifici da sostituire, non rileva il volume fisicamente realizzato, ma il volume urbanistico convenzionale definito dallo strumento urbanistico generale e dal regolamento edilizio, pari al prodotto della superficie lorda di pavimento per l’altezza virtuale di tre metri. Il richiamo all’ingombro fisico dell’edificio è pertinente solo quando la questione riguardi l’incremento volumetrico rispetto a quanto effettivamente edificato, non il criterio di misurazione del volume.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria nel comune di Milano di un compendio immobiliare a prevalente destinazione produttiva. L’11 dicembre 2013 ha presentato istanza di permesso di costruire per la sostituzione edilizia di tre edifici industriali con nuovi immobili a destinazione residenziale, ai sensi dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 4/2012, che richiama la disciplina temporanea della l.r. n. 13/2009.

Dopo un primo diniego, annullato d’ufficio il 2 ottobre 2019, l’amministrazione ha chiesto una proposta progettuale ridotta, contestando il criterio di calcolo della volumetria esistente. Con due note del 20 aprile 2020 e del 5 giugno 2020 il Comune ha ribadito che il volume va determinato moltiplicando la s.l.p. per l’altezza virtuale di tre metri, e non per l’altezza reale dei fabbricati. La società ha impugnato tali atti dinanzi al TAR, deducendo violazione dell’art. 3, comma 3, della l.r. n. 13/2009, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato nel merito le censure, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata impugnazione della circolare comunale n. 1/2010. Il nodo interpretativo riguarda l’art. 3, comma terzo, secondo periodo, della l.r. n. 13/2009, che consente di sostituire gli edifici non residenziali con nuovi edifici residenziali di volumetria non superiore a quella esistente.

Il TAR ha ritenuto corretta la lettura del Comune. La normativa sul Piano Casa è derogatoria solo per quanto espressamente stabilisce e non introduce autonome modalità di calcolo della volumetria esistente. Quest’ultima va quindi determinata secondo i parametri dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio. Nel caso di specie, l’art. 5.8 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. definisce il volume urbanistico come grandezza convenzionale data dalla superficie lorda per l’altezza urbanistica, mentre il glossario del regolamento edilizio fissa l’altezza virtuale in tre metri, indipendentemente dall’altezza effettiva dei piani.

Il Collegio ha richiamato la circolare comunale n. 1 del 1 marzo 2010, che distingue il concetto urbanistico di volumetria da quello fisico di volume e conferma il criterio convenzionale. Ha inoltre disatteso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5581 del 2015, invocata dalla ricorrente: in quella fattispecie si è stabilito che l’incremento volumetrico va rapportato a quanto effettivamente edificato, questione diversa dal criterio di misurazione del volume esistente.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che sia il PGT del 2012 sia il PGT del 2020 consentono la sostituzione edilizia nei limiti della s.l. preesistente e impongono di calcolare la s.l.p., esistente e di progetto, secondo i parametri delle stesse norme di Piano. La dedotta disparità di trattamento è stata esclusa, risultando indimostrata l’identità della situazione di fatto e avendo i provvedimenti edilizi carattere vincolato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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