Canone CUP per fiere e mercati: contestazione del quantum, giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1494 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali. La contestazione della misura del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati, ancorché la determinazione del quantum sia stata rimessa al soggetto gestore privato, attiene al profilo del “quanto” e radica la giurisdizione del giudice ordinario, il quale può conoscere degli atti presupposti e disapplicarli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo laddove la domanda coinvolga la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto concessorio.
Il Fatto
Due associazioni di categoria rappresentative di commercianti su aree pubbliche hanno impugnato la determina con cui il Comune di Amantea ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’organizzazione della “Fiera di Amantea 2025”, nonché la delibera di Giunta che ne approvava il disciplinare. Le associazioni hanno dedotto l’illegittimità degli atti nella parte in cui, senza stabilire un importo, il Comune aveva rimesso all’affidataria la determinazione del canone unico patrimoniale dovuto dagli ambulanti per l’occupazione di suolo pubblico, poi quantificato in misura superiore a quella prevista per il 2025. Contestavano quindi la violazione dell’art. 1, commi 816 e ss., della legge n. 160/2019 e la natura dell’organo competente a determinare il canone.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato d’ufficio la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, riservate al giudice ordinario.
Il Collegio ha ricordato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e riaffermato da Cass. Civ., S.U., ordinanza n. 24345 del 1° settembre 2025 e da Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 627 del 26 gennaio 2026, per cui la giurisdizione del giudice ordinario ricorre quando la domanda ha contenuto meramente patrimoniale e la contrapposizione tra le parti si schematizza nel binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali.
Applicando tale criterio al caso concreto, il TAR ha osservato che l’oggetto sostanziale della controversia, rapportato all’interesse azionato, era la misura del canone applicato dall’associazione cui era stata delegata la quantificazione in un “range” fissato dalle norme. I poteri esercitati dall’Amministrazione risultavano meramente applicativi dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160/2019, senza profili che riguardassero l'”an” e il “quomodo” del potere.
La contestazione verteva quindi su profili di quantificazione delle somme, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei peculiari profili fattuali e della decisione in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.