Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 770 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, notificata all’amministrazione e divenuta definitiva, non sia stata eseguita nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo tramite la Carta elettronica del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva e al pagamento delle spese di lite.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e, decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Con successiva memoria la ricorrente ha precisato di coltivare la domanda esclusivamente con riferimento al capo sulla Carta del docente e agli accessori, qualificando come errore materiale la domanda relativa alle spese distratte. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del rimedio. Dalla documentazione emerge che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Di conseguenza il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata a suo favore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato infine la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, e fino al saldo.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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