Segnalazione CRIF legittima fino ai termini nonostante piano di rientro (ABF Collegio di Torino n. 3578 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipula di un piano di rientro rateale, ancorché regolarmente adempiuto, non integra la regolarizzazione del pagamento rilevante ai fini della cancellazione anticipata di una segnalazione a sofferenza nei sistemi di informazione creditizia. Ai sensi dell’Allegato 2 al Codice di condotta, la regolarizzazione coincide con il pagamento in unica soluzione dell’importo concordato ovvero con il versamento dell’ultima rata nell’ipotesi di dilazione. Fino all’integrale estinzione, le informazioni creditizie negative non regolarizzate possono essere conservate nei SIC nei termini del comma 5. L’intermediario che mantenga la segnalazione è quindi conforme alle disposizioni e la domanda di risarcimento del danno ne segue il rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore principale di due contratti di finanziamento, lamenta la mancata rettifica e il mancato aggiornamento di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC). Espone di aver sottoscritto, il 26 aprile 2023, un piano di rientro per i due rapporti precedentemente non rispettati, con 180 rate mensili da € 210,00 ciascuna, e di averlo regolarmente adempiuto. Dalle visure del 09/11/2025 le posizioni risultano aggiornate solo fino al 31/03/2023, con importo residuo a zero ma con permanenza della segnalazione di sofferenza e di credito ceduto.
Il ricorrente invoca la violazione dell’obbligo di aggiornamento periodico e corretto dei dati nei SIC ex art. 4 del Codice di condotta e chiede il risarcimento del danno quantificato in € 6.000,00. L’intermediario resistente chiede il rigetto: il piano di rientro non è novativo del debito originario, i pagamenti rateali non valgono come regolarizzazione e la cancellazione avverrà allo scadere dei termini normativi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce le segnalazioni: per entrambi i contratti, ceduti in bonis, risultano annotazioni negative dal dicembre 2022 per ritardi nel pagamento di due rate, con progressivo incremento nei mesi di gennaio e febbraio 2023 e passaggio a sofferenza nel marzo 2023, mese di ultima rilevazione. Il piano di rientro con effetti cambiari è stipulato in data successiva all’ultima rilevazione ed è in corso di regolare ammortamento; tra le parti sono pacifiche la regolarità dei pagamenti e la natura non novativa dell’accordo.
Il punto giuridico è se l’adempimento del piano valga come regolarizzazione idonea a imporre l’aggiornamento o la cancellazione. Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF: il ripianamento del debito, anche integrale, non determina la cancellazione delle segnalazioni precedenti prima del decorso dei termini di permanenza previsti dall’Allegato 2 al Codice di condotta. Il provvedimento del Garante del 27 gennaio 2021 fissa in 24 mesi dalla regolarizzazione la permanenza della segnalazione negativa, intendendo per regolarizzazione il versamento in unica soluzione o il pagamento dell’ultima rata nel piano rateale.
Da ciò deriva che il piano di rientro in corso di ammortamento non comporta la regolarizzazione della posizione originaria ai sensi del comma 2 dell’Allegato 2. Nelle more dell’integrale pagamento opera il comma 5: le informazioni negative relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla data dell’ultimo aggiornamento, e comunque al massimo fino a sessanta mesi dalla scadenza del rapporto.
Il Collegio ritiene pertanto legittimo il comportamento dell’intermediario, conforme alle disposizioni richiamate, e non accoglie le domande di cancellazione e aggiornamento. La richiesta di risarcimento del danno segue la medesima sorte del rigetto delle domande principali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.