Credito al consumo: risoluzione del finanziamento per inadempimento del fornitore e onere della prova (ABF Collegio di Torino n. 357 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di credito collegato il consumatore che invoca la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB deve provare, secondo il principio generale dell’art. 2697, comma 1, c.c., sia l’inadempimento del fornitore sia la sua non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.. La prova non è raggiunta quando il consumatore, dopo l’ultimo intervento di riparazione, rifiuti di ritirare il bene, omettendo di verificare se lo stesso sia stato riportato a normale funzionamento. In tal caso manca la dimostrazione di un inadempimento attuale e idoneo a giustificare la risoluzione del finanziamento.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava uno smartphone presso una società fornitrice, versando il corrispettivo tramite un prestito finalizzato stipulato con l’intermediario resistente. Secondo la sua ricostruzione, il prodotto si sarebbe rivelato da subito non funzionante, con una scarsa autonomia della batteria e assenza di segnale, tanto da richiedere quattro tentativi di riparazione rimasti infruttuosi.

Con missiva del marzo 2025, inviata anche all’intermediario, il consumatore domandava la sostituzione del bene ai sensi dell’art. 135-bis del Codice del Consumo e, in via subordinata, la risoluzione del contratto di credito ex art. 125-quinquies TUB, con restituzione delle somme versate e divieto di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia. L’intermediario resisteva, eccependo il difetto di prova sull’inadempimento e l’inammissibilità della domanda sulle segnalazioni, non contenuta nel reclamo. Il Collegio non accoglie il ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda relativa al divieto di segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia. Dal reclamo del 28.03.2025, infatti, emerge che il consumatore lamentava esclusivamente il difetto di conformità del bene e invocava la sostituzione o la risoluzione del contratto. L’eccezione sarebbe quindi meritevole di accoglimento, osserva il Collegio, pur avendo l’intermediario documentato di non aver effettuato segnalazioni negative.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 121, comma 1, lett. d), TUB, che definisce il contratto di credito collegato, e l’art. 125-quinquies TUB, che attribuisce al consumatore il diritto di domandare la risoluzione del finanziamento al ricorrere di due condizioni: l’infruttuosa messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Il Collegio dà atto che la messa in mora è stata effettuata con diffida via PEC.

La questione decisiva riguarda però la prova dell’inadempimento. Il Collegio rileva che il consumatore non ha adeguatamente dimostrato né la sussistenza dell’inadempimento del fornitore né la sua non scarsa importanza, in aderenza al principio dell’art. 2697, comma 1, c.c., richiamando sul punto la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021.

Appare dirimente, secondo il Collegio, la circostanza che il ricorrente non abbia ritirato il bene dopo l’ultimo intervento di assistenza di gennaio 2025, omettendo di verificare se il telefono fosse stato riportato a normale funzionamento. La cronologia ricostruita dal fornitore attesta interventi gratuiti in regime di garanzia legale di conformità, ma il rifiuto del ritiro impedisce di accertare l’attualità del grave inadempimento. Mancando tale prova, la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB non può essere accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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