Il piano di riequilibrio va verificato sui saldi reali e sull’intera durata (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 1 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone l’accertamento della veridicità e attendibilità del risultato di amministrazione posto a base del piano, quale coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci. Tale verifica non incontra limiti di periodo, potendo estendersi ai cicli di bilancio precedenti e successivi in forza del principio di continuità degli esercizi, né preclude il ricalcolo delle poste riscontrate come viziate. L’accertamento delle gestioni pregresse è antecedente logico del giudizio prognostico sulla sostenibilità delle misure di riequilibrio. Il piano è incongruente quando sottostima l’obiettivo, per insufficiente quantificazione della massa passiva o dei fattori di squilibrio, e quando non computa, nella durata massima, il periodo già trascorso dalla delibera di adesione alla procedura.

Il Fatto

Il Comune ha adito le Sezioni riunite avverso la decisione con cui la Sezione regionale di controllo aveva negato l’omologazione del piano di riequilibrio riformulato. L’ente era in procedura dal 2016; il piano originario non era stato omologato per gravi criticità e, nelle more del giudizio, l’ente aveva riformulato lo strumento ai sensi dei commi 992-994 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, come modificati dalla legge di conversione n. 15/2022.

La Sezione regionale, all’esito di nuova istruttoria, aveva riscontrato la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità, l’errata allocazione dei fondi Covid, la mancanza di cassa vincolata e il peggioramento dell’esposizione debitoria. Il ricorrente ha contestato il metodo, l’uso del sistema parametrale dell’art. 242 TUEL, i ricalcoli delle poste e la valutazione limitata al primo anno di attuazione; la Procura generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite ricostruiscono la natura della procedura, qualificata come tertium genus rispetto al dissesto e allo stato di deficitarietà strutturale, e negano l’esistenza di un favor legislatoris verso il piano: l’opzione gestoria è tutelata solo a condizione che lo strumento sia congruente rispetto al riequilibrio sostanziale e duratura. I parametri del giudizio sono esclusivamente normativi, con coordinata portante nel principio di congruenza del postulato n. 8 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio esclude che la Sezione abbia fondato il decisum sul sistema parametrale dell’art. 242 TUEL: l’accertamento della deficitarietà strutturale ha solo fotografato una condizione coesistente, senza orientare metodo o esiti. La doglianza sull’art. 243, comma 1, TUEL e sul fondo di rotazione è smentita per tabulas, essendosi il Giudice del controllo limitato a dare atto della discrasia informativa confermata dall’ente in istruttoria.

Il nucleo argomentativo attiene alla struttura bifasica del piano. La fase ricognitiva è pregiudiziale rispetto a quella programmatica: un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza, perché ogni determinazione infedele si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne segue che i ricalcoli non sono rimaneggiamenti vietati, ma accertamenti di legittimità del dato, e che il parametro quinquennale per il FCDE è previsto dalla norma contabile.

Nel merito, la Corte conferma il riscontro del Giudice del controllo: il FCDE è gravemente incongruo, con effetti riflessi sul disavanzo per oltre quattro milioni e mezzo di euro, e l’incapienza genetica delle misure rispetto al reale fabbisogno è evidente. Analoga patologia affligge la mancata disciplina della cassa vincolata e l’imputazione dei debiti fuori bilancio, non collocati nel cronoprogramma. In via incidentale, il Collegio rileva l’eccesso di durata: la riformulazione non annulla il periodo già intercorso dal 2016, diversamente opinando il sistema di deroghe resterebbe privo di titolo.

Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma della decisione impugnata e assorbimento delle ulteriori questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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