Responsabilità medica contabile: colpa grave e nesso causale nella transazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 16 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto derivante dal risarcimento corrisposto a seguito di transazione, la consulenza tecnica d’ufficio esperita nel processo civile promosso dal danneggiato è utilizzabile come documento, ma non vincola il giudice contabile, cui resta rimessa la valutazione autonoma del nesso causale. Il danno erariale è configurabile anche quando il sanitario sia rimasto estraneo al giudizio civile e alla transazione, poiché l’accordo rappresenta solo uno degli eventi dai quali può scaturire il pregiudizio indiretto. La condotta illecita deve essere tuttavia provata secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”. La colpa grave del medico richiede una sprezzante trascuratezza dei doveri, non essendo sufficiente un comportamento semplicemente censurabile perché non perfettamente aderente alle regole della scienza.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha citato in giudizio due sanitari, un primo operatore e una seconda operatrice, chiedendo la condanna al pagamento complessivo di euro 336.000,00 in favore dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 “Serenissima”. Il danno erariale era prospettato come indiretto: l’azienda aveva definito transattivamente la vertenza risarcitoria promossa da un paziente per le conseguenze di due interventi cardiochirurgici eseguiti nel 2015. Secondo l’accusa, il secondo intervento avrebbe cagionato un danno iatrogeno alla valvola aortica, rendendo necessaria una duplice sostituzione valvolare presso altra struttura.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’inopponibilità della transazione e l’inutilizzabilità della CTU disposta in sede civile, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e, in subordine, l’applicazione del potere riduttivo e del limite del triplo della retribuzione annua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Nel caso di danno indiretto il dies a quo decorre dal pagamento da parte dell’amministrazione, avvenuto nel 2022, mentre l’invito a dedurre è stato notificato nel 2023: l’azione è dunque tempestiva.
Quanto all’art. 13 della legge n. 24/2017, la Corte esclude ogni efficacia retroattiva. I fatti risalgono al 2015 e la nuova disciplina ha natura sostanziale, senza disciplina transitoria che ne disponga l’applicazione ai rapporti pendenti: il regime intertemporale vale anche per le norme processuali connesse. La transazione, inoltre, non è inopponibile al sanitario nel giudizio contabile, poiché l’art. 9 della stessa legge opera sul piano della rivalsa e incide solo sulla misura del risarcimento, non sull’accertamento dell’elemento oggettivo del danno.
Sulla CTU civile il Collegio segue l’orientamento che la qualifica come documento, soggetto al prudente apprezzamento del giudice: essa costituisce mezzo di prova solo per l’accertamento dei fatti, non per le valutazioni tecniche. Poiché il giudice civile non ha deciso nel merito, tutti gli elementi allegati sono valutabili autonomamente.
Nel merito la domanda è rigettata. La Corte ritiene non provato il nesso causale: le conclusioni della consulenza sulla rilevanza del primo intervento appaiono carenti di riscontri clinici e di richiami alla letteratura, mentre la scelta della protesi biologica risulta adeguatamente motivata dalle condizioni lavorative del paziente e dal consenso informato prestato. Le stesse conclusioni della consulente sul malposizionamento sono interne contraddittorie, perché la protrusione della protesi mitralica produce semmai una stenosi subaortica. Sulla genesi delle perforazioni valvolari resta controversa l’ipotesi della pregressa endocardite infettiva, accantonata senza acquisire i preparati istologici.
Anche la posizione della seconda operatrice è esclusa: la manovra di sutura è di competenza esclusiva del primo chirurgo e la posizione del secondo non consente il controllo del campo. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama la nozione di colpa grave come sprezzante trascuratezza e conclude per l’assoluzione dei convenuti, con liquidazione delle spese legali a carico dell’azienda.
Nota della Redazione
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