Piano rifiuti superato: appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 155 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’appello deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, venga meno l’interesse a una pronuncia di merito. L’adozione, da parte dell’amministrazione regionale, di un nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti che superi il quadro programmatorio oggetto di giudizio integra una sopravvenuta carenza di interesse, rendendo priva di utilità la decisione sugli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado. La declaratoria di improcedibilità consegue anche quando le parti appellanti ne riconoscano e ne richiedano l’applicazione. La complessità della vicenda e il peculiare assetto procedimentale giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Le parti originarie ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, molteplici atti relativi alla gestione integrata dei rifiuti nel territorio della provincia di Ragusa. Tra questi, la delibera dell’assemblea dei soci della SRR ATO 7 Ragusa del 17 giugno 2021, con cui si individuavano i siti di conferimento dei sovvalli, nonché il Piano provinciale di gestione dei rifiuti e il decreto del Commissario ad acta.

Il TAR, previa riunione, dichiarava in parte improcedibili e in parte inammissibili i ricorsi, rigettandone altri. Avverso tale sentenza proponevano appello le parti originarie ricorrenti e un comitato di cittadini, articolando plurime doglianze. I quattro ricorsi in appello, tutti volti alla riforma della medesima sentenza, venivano riuniti.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. rileva anzitutto che l’impugnazione della stessa sentenza con quattro distinti appelli ne impone la riunione. Nel merito, la Corte dà atto che l’amministrazione regionale ha adottato il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani, il quale ha superato il quadro programmatorio oggetto del giudizio.

Tale sopravvenienza determina il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito. Il nuovo strumento di pianificazione sostituisce integralmente il complesso degli atti impugnati, rendendo ormai priva di utilità la decisione sugli appelli. Il thema decidendum originario risulta così svuotato di contenuto.

La Corte richiama espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso di specie, la condizione processuale è integrata dal mutamento del quadro pianificatorio di riferimento.

Significativo è il rilievo che la declaratoria di improcedibilità corrisponde, oltre che alla valutazione officiosa del giudice, alla stessa posizione delle parti appellanti, le quali hanno riconosciuto e richiesto l’applicazione della norma. La Corte accerta dunque la sopravvenuta carenza di interesse come presupposto autonomo di definizione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di gravame.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa le gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra tutte le parti, in considerazione della complessità della vicenda e del peculiare assetto procedimentale che ha caratterizzato il susseguirsi degli atti.

Il dispositivo, pertanto, riunisce i quattro ricorsi, dichiara improcedibili gli appelli e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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