Diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza e motivazione per relationem all’informativa riservata (TAR Lazio n. 11598 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il diniego fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, senza necessità di riportare analiticamente le informazioni riservate poste a base della decisione. La motivazione per relationem all’informativa degli organi di sicurezza è legittima, atteso il carattere secretato delle informazioni e la necessità di non compromettere l’attività preventiva e di controllo. L’interesse del richiedente alla naturalizzazione è recessivo rispetto all’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, che impone una valutazione prognostica sulla piena adesione ai valori costituzionali, estesa anche all’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale. Non è configurabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in ragione del carattere riservato delle informazioni, la cui ostensione è esclusa dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 10 settembre 2024 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla emersione di elementi tali da non escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza tuttavia specificare, nel corpo del provvedimento, la natura degli accertamenti svolti e l’organo che li aveva esperiti.

Avverso il diniego il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione e violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992 per difetto di istruttoria, lamentando altresì l’omessa valutazione del proprio inserimento nel tessuto sociale. A seguito di ordinanza interlocutoria, l’Amministrazione depositava l’informativa degli organi di sicurezza posta a base del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, avendo l’Amministrazione valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del ricorrente, in ragione della riscontrata contiguità a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Dall’informativa acquisita emergeva infatti il collegamento del richiedente a un circuito di internauti con sentimenti antioccidentali e profili ideologici radicali di matrice filo-jihadista.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem, non essendo necessario riportare nel corpo dell’atto il contenuto della relazione. A fronte degli interessi della comunità nazionale coinvolti, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza è recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, che legittima un assolvimento “attenuato” dell’obbligo motivazionale quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che il carattere secretato delle informazioni, sottratte all’ostensione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998, rende infondata qualsivoglia lamentela, atteso che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che il carattere secretato delle informazioni, sottratte all’ostensione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998, rende infondata qualsivoglia lamentela, atteso che la partecipazione procedimentale non avrebbe comunque potuto condurre a un esito diverso.

La valutazione del Ministero è stata ritenuta insindacabile nel merito, essendo preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale. Il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente non si limita ai fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione e della astratta pericolosità sociale. La Corte ha infine evidenziato che la dedotta integrazione sociale non è elemento dirimente, potendo i soggetti implicati in attività terroristiche ostentare all’esterno uno stile di vita ordinario o addirittura occidentalizzato proprio per evitare di insospettire. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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