Piena conoscenza del provvedimento lesivo e decorrenza del termine di impugnazione (Cons. Stato n. 4307 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, non dalla integrale conoscenza del contenuto dell’atto. La piena conoscenza richiesta dalla legge non presuppone la cognizione analitica della motivazione: questa può essere conseguita mediante l’accesso agli atti e la successiva proposizione di motivi aggiunti. La proposizione di un ricorso “al buio” non è quindi imposta, ma conseguenza della scelta di non avvalersi degli strumenti istruttori. È irragionevole ritenere che il dipendente non conoscesse l’atto di assegnazione a mansioni non operative dopo averlo di fatto subito per oltre ventuno anni e aver reiterato istanze di reintegro.

Il Fatto

L’appellante, dopo aver superato il concorso per vigile del fuoco, è incorso in una serie di infortuni; l’ultimo è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio. La Commissione Medica Ospedaliera lo ha dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di istituto, ma parzialmente idoneo ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 217/2005. Seguiva la risoluzione del rapporto di impiego, annullata in sede giurisdizionale.

In esecuzione della decisione favorevole, il Dipartimento individuava la sede di Rieti e l’interessato veniva reintegrato nel ruolo degli operatori con provvedimento direttoriale del 2009, poi notificatogli integralmente solo nel 2021. Dal 2010 in poi l’interessato ha reiterato istanze di riammissione al ruolo operativo, senza riscontro. Ha quindi impugnato il decreto di reinquadramento; il TAR Lazio – Latina ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo la conoscenza dell’atto risalente all’assunzione in servizio nella nuova qualifica. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce che l’art. 29 c.p.a. fissa in sessanta giorni il termine per l’azione di annullamento e che l’art. 41, comma 2, c.p.a. ne individua la decorrenza dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza. Il punto controverso è cosa debba intendersi per piena conoscenza.

Secondo l’appellante, una lettura costituzionalmente orientata delle norme imporrebbe la conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento, per consentire al destinatario di percepire i vizi e non solo il carattere sfavorevole dell’atto. La tesi non convince. La Sezione richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2026, n. 2637, e in termini da Cons. Stato, Sez. II, 27 marzo 2026, n. 2572, Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8316 e Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2024, n. 3147: basta la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività.

L’esigenza di certezza giuridica connessa al termine decadenziale non comprime il diritto di difesa, perché questo è garantito dalla congruità del termine e dalla possibilità di proporre motivi aggiunti all’esito dell’accesso. La integrale conoscenza dell’atto non è dunque condizione di decorrenza: è un obiettivo raggiungibile con gli strumenti processuali e amministrativi disponibili.

In fatto, il Collegio rileva che l’interessato, dopo il reintegro, ha operato per anni senza contestazioni e ha reiterato istanze di riammissione al ruolo operativo sin dal 2010, dimostrando di avere piena consapevolezza della propria collocazione non operativa e del presunto contrasto con la decisione favorevole. Il lungo decorso del tempo — oltre ventuno anni — rende irrealistico sostenere il contrario e integra, secondo il Collegio, gli estremi della acquiescenza.

Il primo motivo di appello è quindi respinto, con assorbimento degli altri mezzi; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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