La sospensione condizionale non elide la condanna ostativa all’accesso alla Polizia locale (Cons. Stato n. 4306 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso per agente di Polizia locale che richiede il possesso delle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2, lett. b), legge n. 65/1986 — tra cui il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo — non richiede la definitività della sentenza penale. Il beneficio della sospensione condizionale della pena incide unicamente sulla fase esecutiva e non elimina la sussistenza della condanna ostativa. Il potere dell’Amministrazione è vincolato: essa non può operare alcuna valutazione in concreto sull’incidenza del precedente penale, perché tale giudizio è compiuto a monte, al momento della pubblicazione della lex specialis.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto da un Comune per la copertura di posti di agente di Polizia locale, a tempo parziale e indeterminato. Nella domanda ha dichiarato di aver riportato una condanna per il reato di cui all’art. 319 quater cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.

L’Amministrazione lo ha escluso, rilevando la carenza del requisito di cui all’art. 2, lett. g), del bando. Ammesso con riserva in forza di una pronuncia cautelare, il candidato ha svolto le prove e si è collocato tra gli idonei non vincitori. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, escludendo qualsiasi margine di valutazione discrezionale in capo all’Ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986 subordina il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza all’accertamento di requisiti tassativi, fra cui il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo. La previsione del bando ne riproduce fedelmente il contenuto.

Quanto alla sospensione condizionale, la Corte richiama gli artt. 163 e 168 cod. pen. e conclude che il beneficio attiene al solo momento esecutivo. L’esecuzione della pena costituisce momento diverso e posteriore rispetto alla condanna: la rilevanza ostativa della sentenza prescinde dalla sottoposizione effettiva al regime carcerario.

Nessuno spazio, quindi, per un vaglio discrezionale dell’Amministrazione. La giurisprudenza amministrativa citata — Cons. Stato n. 3120 del 2023, Cons. Stato n. 1100 del 1998, C.G.A. n. 70 del 1998, Cons. Stato n. 4982 del 2002, n. 309 del 2006, n. 905 del 2011, C.G.A. n. 57 del 2018 — qualifica l’atto come vincolato. La valutazione dell’incidenza della condanna sul rapporto fiduciario è stata compiuta a monte dall’Ente, con l’introduzione dei requisiti di ammissione.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sulla lett. o) del bando: si tratta di norma ulteriore, di carattere residuale e dal contenuto più ampio, che non perimetra in senso restrittivo la portata della lett. g). Quanto alla mancata definitività della condanna al momento della domanda, il Collegio condivide il rilievo del TAR: la disposizione non richiede il passaggio in giudicato, come precisato da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 4465 del 2015. Alla data di scadenza dei termini il candidato era già stato condannato.

Le condizioni soggettive del bando non sono irragionevoli o sproporzionate, perché rispondono all’esigenza di garantire requisiti morali adeguati a chi esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. L’appello è quindi respinto e la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti confermata, essendo venuta meno la permanenza in graduatoria disposta solo in forza della misura cautelare.Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 319-quater c.p.

Tutte le 81 sentenze sull'art. 319-quater c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *