Pignoramento presso terzi e chiusura del conto: difetto di competenza dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 3976 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato sulla legittimità delle modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi esula dalla competenza dell’ABF. Le questioni che attengono alla regolarità della procedura esecutiva sono devolute in via esclusiva al giudice dell’esecuzione, dinanzi al quale vanno esperiti i rimedi tipici del codice di rito, quali l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Ne deriva che il ricorso volto a contestare la condotta della banca nella veste di terzo pignorato, compreso il rifiuto di estinguere il rapporto, è inammissibile in forza dello sbarramento generale delle Disposizioni ABF che preclude all’Arbitro di dirimere controversie già devolute all’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente intrattiene un conto corrente presso l’intermediario, il cui saldo risulta vincolato da un pignoramento presso terzi. Deduce la perdurante assenza di movimentazione del rapporto e censura la condotta della banca che, a fronte di tale inattività, avrebbe continuato ad applicare oneri sul conto. Lamenta inoltre l’inerzia dell’intermediario nel procedere all’estinzione del rapporto, nonostante le ripetute richieste, e di aver appreso dell’atto di pignoramento solo in conseguenza del sopravvenuto blocco dell’operatività del conto.
Su tali premesse il ricorrente chiede la sospensione delle spese addebitate, l’estinzione del conto con decurtazione delle somme, oltre al risarcimento dei danni. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, evidenziando di aver dato esecuzione al provvedimento giudiziario e di aver rimborsato le commissioni maturate dopo la notifica, sospendendo i futuri addebiti. Quanto al diniego di chiusura, invoca la persistenza del vincolo giudiziario e, in via gradata, la pendenza di un mutuo ipotecario e la mancata restituzione delle carte di pagamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che la domanda ha ad oggetto l’accertamento della presunta illegittimità della condotta tenuta dall’intermediario nella sua veste di terzo pignorato. Su tale premessa si impone la verifica della competenza dell’Arbitro.
Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8088/21, il Collegio afferma che esula dalla cognizione dell’ABF il sindacato sulle modalità di esecuzione dei vincoli pignoratizi. Tali questioni, afferendo alla regolarità della procedura, sono inderogabilmente devolute all’esclusiva giurisdizione del giudice dell’esecuzione, dinanzi al quale devono essere esperiti i rimedi tipici previsti dal codice di rito, quali l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Da ciò discende, in ossequio al generale sbarramento sancito dalla Sez. I, par. 4, delle Disposizioni ABF, che preclude all’Arbitro di dirimere controversie già devolute all’autorità giudiziaria, ivi compresi i procedimenti di esecuzione forzata, che la pretesa articolata in ricorso deve essere dichiarata inammissibile.
Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi: Collegio ABF Milano, decisione 10012/24; Collegio ABF Bologna, decisione 5376/20; Collegio ABF Milano, decisione 1951/19; Collegio ABF Bari, decisione 20854/19; Collegio ABF Torino, decisione n. 5399/18; Collegio ABF Napoli, decisione 2128/17. In forza di tale orientamento il ricorso è dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo in ordine alla fondatezza delle singole doglianze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.