Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Palermo n. 3970 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in proporzione alla vita residua del contratto. La declaratoria di incostituzionalità dei limiti temporali previsti dall’art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 ha superato la distinzione tra oneri iniziali e oneri di durata ai fini del diritto al rimborso. La natura del costo resta rilevante solo per individuare il criterio di ricalcolo, da determinarsi in via integrativa secondo equità per i costi iniziali. Le modifiche introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023 non possono comprimere i principi di derivazione europea e costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2017 un contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto, con piano di ammortamento in centoventi mensilità, corrispondendo in fase di erogazione tutti gli oneri accessori. Nel 2022 esercitava la facoltà di estinzione anticipata, saldando contestualmente la cinquantasettesima rata.
Lamentando l’omessa o inesatta retrocessione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione creditizia per la quota non goduta, il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla riduzione proporzionale dei costi e la condanna dell’intermediario alla ripetizione delle somme trattenute, oltre al rimborso della quota del premio assicurativo associato. L’intermediario eccepiva l’infondatezza della domanda, invocando la disciplina ratione temporis applicabile e la distinzione tra oneri ripetibili e irripetibili.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’ABF fondato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, che, allineandosi alla giurisprudenza eurounitaria della causa C-383/18 (Lexitor), ha dichiarato incostituzionali i limiti temporali dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021. La norma introduceva una differenza di trattamento ingiustificata basata sulla data di stipula dei contratti, impedendo l’applicazione generale del principio secondo cui, in caso di estinzione anticipata, spetta al consumatore il rimborso proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Da tale pronuncia deriva il superamento definitivo della distinzione tra costi up front e costi recurring ai fini del diritto al rimborso: il consumatore ha diritto alla restituzione di entrambi. La natura del costo rimane tuttavia rilevante per individuare lo specifico criterio di ricalcolo da adottare nella fase successiva.
Il Collegio richiama quindi la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha chiarito come il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, precisando che il criterio per ridurre i costi iniziali, in mancanza di diverso accordo basato sulla proporzionalità, va determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.
L’art. 125 sexies del T.U.B. va dunque interpretato nel senso di riconoscere al cliente il diritto incondizionato alla riduzione di tutte le voci di costo a suo carico, in proporzione al periodo di prestito non goduto. I principi di tutela restano validi anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, poiché la nuova normativa nazionale non può superare i principi di derivazione europea e costituzionale: le difese dell’intermediario sul punto non sono condivisibili.
Quanto alla domanda sul premio assicurativo, il Collegio la ritiene non accoglibile, perché dal contratto risulta che tali oneri non sono stati addebitati al cliente. Le commissioni di istruttoria e le provvigioni all’intermediario del credito sono qualificate come costi up front, in quanto afferenti ad attività che si esauriscono con l’erogazione del finanziamento, e vanno rimborsate con il criterio della curva degli interessi. Il credito del ricorrente è pertanto determinato in € 122,72 e € 306,80 per le due tipologie di spese, per un totale di € 429,52, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.