Prescrizione dei buoni fruttiferi postali e onere di domanda risarcitoria (ABF Collegio di Palermo n. 3984 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi in serie a termine, la scadenza del titolo si determina in base alle caratteristiche della serie risultanti dai decreti ministeriali e dalla stampigliatura, anche quando il supporto cartaceo non rechi espressa indicazione della data di scadenza. La prescrizione decennale del diritto alla riscossione decorre dallo spirare del termine di durata del buono e non è impedita dall’omessa consegna del foglio informativo, che non paralizza la facoltà dell’intermediario di eccepire la prescrizione maturata. La carenza informativa può fondare una distinta pretesa di natura risarcitoria, ma solo se il ricorrente proponga una formale e idonea domanda di parte. Il Collegio non può provvedere d’ufficio né riqualificare la domanda di rimborso del capitale in assenza di istanza autonoma o subordinata.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto il 29 settembre 2005 quattro buoni fruttiferi postali a termine della serie 18A. Nel mese di ottobre 2025 ne chiede la liquidazione allo sportello, ma l’intermediario nega il rimborso eccependo l’avvenuta prescrizione del diritto.

Il ricorrente contesta l’assunto e rileva che i titoli non indicano alcuna data di scadenza. Lamenta inoltre l’omessa consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione, aggiungendo che il personale allo sportello avrebbe prospettato verbalmente una durata ventennale dei buoni. Costituitosi, l’intermediario evidenzia che i titoli, come risulta dalla stampigliatura apposta sul retro, appartengono a una serie di durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, con condizioni rese note nel foglio informativo e nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Di qui l’eccezione di prescrizione, essendo il termine decennale scaduto il 29 marzo 2017.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina la competenza temporale. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/22, afferma che la competenza arbitrale si radica quando la pretesa consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei BFP e dei relativi rendimenti. L’eccezione di prescrizione è vicenda successiva e inerente allo svolgimento di un contratto di deposito irregolare, irrilevante la circostanza che i titoli siano stati sottoscritti prima del sesto anno precedente il ricorso. L’eccezione di incompetenza è quindi disattesa.

Quanto alla competenza per materia, il Collegio ribadisce che le controversie sui BFP rientrano nella propria cognizione. A tali attività non può riconoscersi la natura di strumenti o prodotti finanziari di cui al T.U.F., poiché il regime di incedibilità a terzi ne preclude la negoziazione sui mercati.

Nel merito, il Collegio rileva che i titoli sono stati emessi nel settembre 2005, che non è specificata la loro natura a termine né la data di scadenza, mentre è indicata la serie “18 A”. Su questa base determina la scadenza nel marzo 2007 e la prescrizione nei successivi dieci anni, senza atti interruttivi prima del reclamo del 19 novembre 2025. L’eccezione di prescrizione è pertanto accolta.

Sulla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio osserva che l’intermediario non ne ha dato evidenza, ma richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 17814/19 e n. 11113/25): l’inottemperanza al dovere di informazione non impedisce all’intermediario di eccepire validamente la prescrizione maturata alla naturale scadenza dei BFP.

Quanto a un’eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale o inadempimento, il Collegio richiama la decisione n. 2460/23 e ritiene imprescindibile una formale e idonea domanda di parte. Poiché il ricorrente ha invocato solo l’integrale pagamento dei titoli, senza istanza risarcitoria autonoma o subordinata, ogni statuizione d’ufficio è preclusa. In ogni caso l’esame della condotta omissiva è precluso per difetto di competenza temporale, essendosi la violazione informativa consumata nel 2005 e comunque esaurita entro il 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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