Doppia trattenuta e svincolo notificato dal debitore nel pignoramento presso terzi (ABF Collegio di Bologna n. 3015 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pignoramento presso terzi, qualora il giudice dell’esecuzione disponga lo svincolo delle somme sottoposte a vincolo eccedenti quelle legittimamente trattenute, la notifica del provvedimento effettuata dal debitore esecutato — in luogo del creditore procedente rimasto inerte — produce nei confronti della banca terzo pignorato gli stessi effetti di legale conoscenza perseguiti dall’ordinanza. La soggettività del notificante non assume valore decisivo. Ne consegue l’illegittimità del rifiuto dell’intermediario di restituire le somme, subordinato all’attesa di una formale notifica ad opera del creditore. Resta ferma la necessità della prova del danno patrimoniale allegato, che non può desumersi dalla sola illegittimità della condotta.
Il Fatto
La ricorrente riferisce che la banca aveva disposto sul conto corrente un addebito di euro 350,00 con causale “pignoramento” e, pochi giorni dopo, un’ulteriore trattenuta di euro 301,13 sulla carta prepagata, entrambe nell’ambito della medesima procedura esecutiva. Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 16.10.2025, aveva affermato il principio di unicità dell’esazione, escludendo ulteriori trattenute sui rapporti in cui transita lo stipendio e ordinando alla banca di svincolare le somme eccedenti gli euro 350,00.
La ricorrente chiedeva all’Arbitro l’accertamento dell’illegittimità della doppia trattenuta e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale, quantificato in euro 8.000,00. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso dei sessanta giorni dal reclamo e per la pendenza della procedura esecutiva; nel merito si dichiarava disponibile allo svincolo solo dopo la notifica dell’ordinanza ad opera del creditore procedente e contestava la genericità della domanda risarcitoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità legata al mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra reclamo e ricorso, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400/2021. Da essa si evince che la presentazione anticipata del ricorso ne comporta l’inammissibilità, salva l’ipotesi in cui sia intervenuta, prima del deposito, una replica negativa dell’intermediario. Nel caso concreto, tra reclamo e ricorso erano trascorsi solo nove giorni, ma era già pervenuto un riscontro sfavorevole: l’eccezione è dunque rigettata.
Parimenti infondata è la seconda eccezione. Il Collegio chiarisce che la ricorrente non chiede di verificare le modalità esecutive del pignoramento, bensì l’illegittimità del comportamento della banca nella gestione del rapporto: il pignoramento costituisce solo l’antecedente logico della doglianza. La domanda rientra pertanto nelle competenze dell’Arbitro.
Nel merito, il Collegio ritiene legittima la richiesta di svincolo degli euro 301,13, oggetto della domanda. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione onerava la difesa del creditore procedente della comunicazione del provvedimento al terzo pignorato. Tuttavia, la notifica effettuata il 20.10.2025 dalla stessa ricorrente, stante l’inerzia del creditore, spiega equivalente effetto nei confronti della banca: ha raggiunto gli stessi scopi di legale conoscenza in capo al terzo pignorato. La soggettività del notificante, precisa il Collegio, non assume qui valore decisivo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che dalla documentazione versata in atti non risulta alcuna prova di un pregiudizio patrimoniale. Ferma la censura del comportamento dell’intermediario, la richiesta di risarcimento non può pertanto trovare accoglimento. Il ricorso è accolto parzialmente nei sensi della motivazione; l’intermediario è tenuto al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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