Frode informatica su carta di debito e onere della prova dell’autenticazione forte (ABF Collegio di Bologna n. 3016 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di operazioni di pagamento, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010. Se l’intermediario non fornisce evidenza documentale dell’adozione di un sistema di autenticazione forte basato su due o più elementi indipendenti, la mancanza di tale prova è risolutiva e dirimente, divenendo irrilevante accertare eventuali profili di colpa del cliente. In difetto della prova di autenticazione, salvo il caso di condotta fraudolenta del pagatore, le conseguenze della truffa gravano integralmente sull’intermediario ex art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 11/2010.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di debito, riferisce di essere stata vittima di una truffa tramite chiamata telefonica e SMS. Un sedicente operatore dell’intermediario le prospettava la necessità di comunicare via SMS il codice PIN per attivare una nuova carta, asseritamente in scadenza. La ricorrente inviava così il PIN e apprendeva che la nuova carta sarebbe giunta a breve. Accortasi della frode, si recava presso l’intermediario e riscontrava un’operazione non autorizzata, con causale “rimborso per rinnovo carta scaduta”, pari a euro 3.998,04. Chiedeva poi il blocco della carta al numero verde, ma l’operatore rispondeva che il blocco non era necessario essendo il saldo a zero. La carta restava attiva e nei giorni successivi venivano eseguite ulteriori operazioni fraudolente, tra cui un prelievo ATM.

L’intermediario, costituitosi, riconosceva una responsabilità paritaria e rimborsava il 50% delle somme contestate, pari a euro 2.185,50. La ricorrente chiedeva quindi la condanna al rimborso della restante metà, deducendo l’omessa tempestiva disposizione del blocco della carta e l’insussistenza di una propria colpa grave.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra le operazioni contestate nel perimetro del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Richiama l’orientamento consolidato dei Collegi ABF secondo cui, a fronte del disconoscimento delle operazioni, l’onere probatorio grava sull’intermediario, chiamato a dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione.

Il Collegio verifica poi se le operazioni siano state autenticate mediante la combinazione di almeno due dei tre elementi — conoscenza, possesso, inerenza — che caratterizzano l’autenticazione forte ex art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010, richiamando anche l’Opinion EBA del 21 giugno 2019 e il Regolamento UE 2018/389. Pur avendo l’intermediario dedotto di aver adottato un sistema a due fattori, il Collegio rileva che non risultano chiare e complete evidenze della sua concreta applicazione. In particolare, manca la prova documentale della modalità di autenticazione dell’operazione di ricarica della carta, operazione necessaria per costituire la provvista utilizzata per le successive transazioni fraudolente.

Da qui la conseguenza: la specifica distribuzione dell’onere probatorio impone di porre a carico esclusivo dell’intermediario le conseguenze della truffa, indipendentemente da ogni profilo di colpa della ricorrente. Il Collegio richiama sul punto il Collegio di Bari n. 35/2023, per cui la mancanza di prova dell’autenticazione è risolutiva e dirimente rispetto alla valutazione della colpa del cliente, e il Collegio di Milano n. 15341/2022, secondo cui il fallimento della prova dell’autenticazione forte rende irrilevante accertare la colpa grave del cliente, dovendosi escludere la responsabilità dell’intermediario solo a fronte della prova di una condotta fraudolenta del pagatore.

Il ricorso è quindi accolto in via parziale. Il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di euro 2.193,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, e dispone il contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia, oltre al rimborso in favore della ricorrente della somma versata per la presentazione del ricorso. La domanda di accertamento della condotta negligente dell’intermediario resta assorbita dall’accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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